L'ANTICO STATUTO COLONNESE DI CASTRO

Il municipio di Castro dei Volsci possiede, oltre a numerose carte in via di riordinamento, un piccolo codice pergamenaceo che, vergato in eleganti caratteri umanistici del XVI sec, contiene il testo inedito, in latino, del primo statuto di questa terra, o quantomeno del più antico che si conservi.

Si tratta di un manoscritto unitario, senza data di compilazione e privo di segnature archivistiche. Sul fronte, porta le indicazioni " Statuto" e " Castro ", di grafia del secolo XVII, epoca alla quale si può assegnare la legatura stessa. Tutti i fogli misurano millimetri 200x150.

La stesura dello Statuto va collocata nel periodo compreso tra i limiti cronologici del 1404 (il primo anno a cui potrebbe risalire la dominazione colonnese) e del 1510.

Al pari di altre stesure statutarie, la nostra esordisce con un breve proemio di vaga intonazione filosofico-giureddica. In esso si ricorda il peccato originale e la conseguente abitualità del peccato, per poi dedurne quanto le leggi, e quindi lo statuto, siano indispensabili alla convivenza umana. Inoltre lo stesso proemio fornisce alcune preziose notizie: lo statuto discende da un atto di autonomia normativa dell' universitas castrese ed è destinato a prevalere su tutte le altre fonti di diritto, ivi comprese le costituzioni provinciali, cioè l'ordinamento fondamentale dello Stato della Chiesa, emanato nel 1357 dal cardinale Egidio Albornoz.

Nel codice, il testo normativo latino si presenta diviso in centotrentanove rubriche ciascuna delle quali è distinta da un titolo, mancando invece di una numerazione progressiva. Per altro, dalla successione delle rubriche emerge molto chiaramente l'originaria esistenza di una quadripartizione del testo, analoga a quella che ricorre spesso nella produzione statutaria della regione.
Infatti, si tratta di un gruppo di norme concernenti l'organizzazione civica e i principi di diritto processuale, seguono quelle di diritto criminale, poi quelle che regolano il "danno dato", cioè i più frequenti casi di responsabilità civile nell'economia agricola, e infine le norme che non trovano appropriata collocazione nelle parti precedenti. E poiché a questa distribuzione delle materie corrisponde solitamente una divisione in quattro libri, sembra lecito ritenere che, nel nostro statuto, questa partizione in quattro libri sia stata tralasciata nel corso della trascrizione del 1589 o in precedenti analoghe occasioni.
Una disamina delle disposizioni statutarie e del loro interesse storico indubbiamente rilevante anche al di fuori dell'ambito locale non rientra fra gli scopi del presente lavoro di edizione, tuttavia è opportuna qualche osservazione di carattere generale. Innanzi tutto, il testo non reca traccia alcuna di quei rimaneggiamenti cinquecenteschi subiti da tanta parte della produzione statutaria laziale. Risulta poi evidente che come accade in tanti altri statuti di terre baronali la normativa presenta una casistica limitata, dalla quale restano fuori numerosi e importanti rapporti giuridici (così, ad esempio, solo incidentalmente veniamo a conoscere l'esistenza dei comestabiles comunali, ma ne ignoriamo le precise competenze e il metodo di elezione, sicuramente legato alla divisione del castello in carciae; mentre, fra le non poche fattispecie delittuose, anche di alta giustizia criminale, manca la previsione di una pena per l'omicidio). Questo fatto può spiegarsi considerando che, per quanto riguarda le strutture comunali, lo statuto si limita a codificare gli aspetti essenziali di una realtà preesistente, consacrata dal tempo.
Un altro aspetto degno di rilievo è il contrasto esistente fra una parte delle norme statutarie e talune prerogative signorili dei Colonna. Si tratta della rubrica De molendinis et molituris (lib. I, rubr. XXXXV), che è in contraddizione con la privativa colonnese sulle macine, e delle disposizioni di diritto criminale, che interferiscono con la esclusiva giurisdizione baronale in materia e sono dichiarate nulle dai Colonna. Allo stato delle conoscenze, non è possibile stabilire se e quando queste norme abbiano avuto effettiva vigenza. Ancora circa le rubriche di diritto criminale, è interessante constatare che esse ricalcano assai spesso le correlative disposizioni dello statuto di Olevano, datato 1364. I concetti giuridici, la struttura delle norme e talvolta perfino la lettera sono uguali. Questa circostanza indica che probabilmente lo statuto di Olevano, almeno per la parte criminale, è servito da modello per quello di Castro e possiamo supporre che questa osmosi sia connessa al passaggio di qualche giudice o notaro dall'uno all'altro castello dell'area colonnese. Ovviamente ciò non comporta che queste norme castresi siano coeve a quelle dello statuto di Olevano; anzi, ostacolano decisamente tale interpretazione i non pochi contrasti con le Costituzioni Egeddiane, di certo non tollerati in una castellania della Chiesa, quale era Castro fino ai primi anni del secolo XV.

In ultimo, è doveroso accennare ai limiti cronologici della vigenza dello statuto, inteso nel suo complesso. Fatta dunque eccezione per le rubriche riguardanti i crimini e le mole, lo statuto è stato integralmente in vigore dal secolo XV agli inizi del XVlll, quando con l'assoggettamento delle terre baronali alla legislazione statuale la sua normativa perse rapidamente valore. Sopravvissero le sole disposizioni sul danno dato, finché furono sostituite col nuovo statuto agrario del 1795.
 

Fonte: ACM