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Il
municipio di Castro dei Volsci
possiede, oltre a numerose carte in via di riordinamento, un piccolo
codice pergamenaceo che, vergato in eleganti caratteri umanistici del
XVI sec, contiene il testo inedito, in latino, del primo statuto di
questa terra, o quantomeno del più antico che si conservi.
Si tratta di
un manoscritto unitario, senza data di compilazione e privo di segnature
archivistiche. Sul fronte, porta le indicazioni " Statuto" e " Castro ",
di grafia del secolo XVII, epoca alla quale si può assegnare la legatura
stessa. Tutti i fogli misurano millimetri 200x150.
La
stesura dello Statuto va collocata nel periodo compreso tra i limiti
cronologici del 1404 (il primo anno a cui potrebbe risalire la
dominazione colonnese)
e del 1510.
Al
pari di altre stesure statutarie, la nostra esordisce con un breve
proemio di vaga intonazione filosofico-giureddica. In esso si
ricorda il peccato originale e la conseguente abitualità del peccato,
per poi dedurne quanto le leggi, e quindi lo statuto, siano
indispensabili alla convivenza umana. Inoltre lo stesso proemio fornisce
alcune preziose notizie: lo statuto discende da un atto di autonomia
normativa dell' universitas castrese ed è destinato a prevalere su tutte
le altre fonti di diritto, ivi comprese le costituzioni provinciali,
cioè l'ordinamento fondamentale dello Stato della Chiesa, emanato nel
1357 dal cardinale Egidio Albornoz.
Nel
codice, il testo normativo latino si presenta diviso in centotrentanove
rubriche ciascuna delle quali è distinta da un titolo, mancando invece
di una numerazione progressiva. Per altro, dalla successione delle
rubriche emerge molto chiaramente l'originaria esistenza di una quadripartizione del testo, analoga a
quella che ricorre spesso nella produzione statutaria della regione.
Infatti, si tratta di un gruppo di norme concernenti l'organizzazione
civica e i principi di diritto processuale, seguono quelle di diritto
criminale, poi quelle che regolano il "danno dato", cioè i più frequenti
casi di responsabilità civile nell'economia agricola, e infine le norme
che non trovano appropriata collocazione nelle parti precedenti. E
poiché a questa distribuzione delle materie corrisponde solitamente una
divisione in quattro libri, sembra lecito ritenere che, nel nostro
statuto, questa partizione in quattro libri sia stata tralasciata nel
corso della trascrizione del 1589 o in precedenti analoghe occasioni.
Una disamina delle disposizioni statutarie e del loro interesse storico
indubbiamente rilevante anche al di fuori dell'ambito locale non rientra
fra gli scopi del presente lavoro di edizione, tuttavia è opportuna
qualche osservazione di carattere generale. Innanzi tutto, il testo non
reca traccia alcuna di quei rimaneggiamenti cinquecenteschi subiti da
tanta parte della produzione statutaria laziale. Risulta poi evidente
che come accade in tanti altri statuti di terre baronali la normativa
presenta una casistica limitata, dalla quale restano fuori numerosi e
importanti rapporti giuridici (così, ad esempio, solo incidentalmente
veniamo a conoscere l'esistenza dei comestabiles comunali, ma ne
ignoriamo le precise competenze e il metodo di elezione, sicuramente
legato alla divisione del castello in carciae; mentre, fra le non poche
fattispecie delittuose, anche di alta giustizia criminale, manca la
previsione di una pena per l'omicidio). Questo fatto può spiegarsi
considerando che, per quanto riguarda le strutture comunali, lo statuto
si limita a codificare gli aspetti essenziali di una realtà
preesistente, consacrata dal tempo.
Un altro aspetto degno di rilievo è il contrasto esistente fra una parte
delle norme statutarie e talune prerogative signorili dei Colonna. Si
tratta della rubrica De molendinis et molituris (lib. I, rubr. XXXXV),
che è in contraddizione con la privativa colonnese sulle macine, e delle
disposizioni di diritto criminale, che interferiscono con la esclusiva
giurisdizione baronale in materia e sono dichiarate nulle dai Colonna.
Allo stato delle conoscenze, non è possibile stabilire se e quando
queste norme abbiano avuto effettiva vigenza. Ancora circa le rubriche
di diritto criminale, è interessante constatare che esse ricalcano assai
spesso le correlative disposizioni dello statuto di Olevano, datato 1364. I concetti giuridici, la struttura delle norme e talvolta perfino la
lettera sono uguali. Questa circostanza indica che probabilmente lo
statuto di Olevano, almeno per la parte criminale, è servito da modello
per quello di Castro e possiamo supporre che questa osmosi sia connessa
al passaggio di qualche giudice o notaro dall'uno all'altro castello
dell'area colonnese. Ovviamente ciò non comporta che queste norme
castresi siano coeve a quelle dello statuto di Olevano; anzi, ostacolano
decisamente tale interpretazione i non pochi contrasti con le
Costituzioni Egeddiane, di certo non tollerati in una castellania della
Chiesa, quale era Castro fino ai primi anni del secolo XV.
In
ultimo, è doveroso accennare ai limiti cronologici della vigenza dello
statuto, inteso nel suo complesso. Fatta dunque eccezione per le
rubriche riguardanti i crimini e le mole, lo statuto è stato
integralmente in vigore dal secolo XV agli inizi del XVlll, quando con
l'assoggettamento delle terre baronali alla legislazione statuale la sua
normativa perse rapidamente valore. Sopravvissero le sole disposizioni
sul danno dato, finché furono sostituite col nuovo statuto agrario del
1795.
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