DANNI MANUALI

Ne' danni manuali vi sia la pena di baiocchi 75, toltone li casi seguenti.

1' Seminati

A far erbe colle mani, senza alcun istrumento, nei seminati: baiocchi due e mezzo. A mietere, o far foraggine o erba prata: giuli sette e mezzo. A mietere o tagliare grano secco, orzo, biada e spelta in spighe, o sia qualche branca che non arriva a gregna: scudo 1. E se arriva a gregna: scudi 3. Ma, rispetto alla biada, se non arriva a gregna: baiocchi trenta.
2' Fratte e mandre

A sparar mandre de' pastori, dove però è il coperto di caprareccia, pecorareccia e porcareccia: baiocchi trenta. Dove non vi è detto 21 coperto: nihil.

3' Tuteri

A cogliere tuteri verdi, sino a tre: baiocchi trenta. E a cogliere i secchi: scudi 2. Facendo fronda: giuli sette e mezzo.
4' Legumi

A cogliere legumi verdi: giuli sette e mezzo. Ma cogliendo una sola volta, colla mano, fave e ceci e cicerchi: mezzo grosso.
5' Ortaglie

A cogliere insalata o altre ortaglie: baiocchi settanta.
6' Broccoli

A cogliere broccoli o cavoli, anche in poca quantità: giuli quindici.
7' Uva

A cogliere uva ad albereti o piagge, che vi siano i almeno dieci alberi con viti potate: scudo 1. Ma cogliendo solamente due pennoli e portandoli però in mano, cioè in vista: baiocchi dieci.

La notte: scudi 2, anche se fosse un solo vaco e ciò dopo il mese di luglio. Ma prima d'agosto, passando un pinnolo: baiocchi dieci. E per uno solo: mezzo grosso. A cogliere uva alle viti non potate: baiocchi cinque. Agli alberi spinati: baiocchi 75.
8' Fichi

A coglier fichi negli alboreti, o in altri luoghi che sono ristretti, benché vi siano dei vadi, mangiandone dentro, o sia nello stesso luogo e purché non saglia alli piedi: baiocchi 20. E cacciandone fuori: baiocchi 50. A cogliere però fuori degli alboreti, che non vi sia più di un piede di fico: nihil. E negli altri luoghi larghi, che vi è più di un piede, passato agosto: mezzo grosso solamente.
9 Fave

A cogliere fave verdi e mangiandole dentro della possessione stessa: baiocchi dieci. E cacciandole fuori, in quantità sino ad un medaro di cappello in vaedane: baiocchi 20. E di più: giuli sette e mezzo.
10' Frutti

A batter frutti, anche con urli', con tuccarelli e sassi, o montar sugli alberi: baiocchi 75. A raccoglierli in terra, sino a dieci vached: nihil. E di più ne' luoghi ristretti o alborati: baiocchi 15. E ne' luoghi larghi: un carlino. E cacciando con un sacco o canestre: giuli quindici, anche ne' luoghi larghi. A batter sorba, o altri frutti selvatici: baiocchi cinquanta.
11' Ghiande e castagne

A battere ghiande e castagne, o raccogliere alle selve della comunità: giuli quindici purché le trasporti o siano in atto di trasportarle almeno in quantità di una scodella. Meno di una scodella: baiocchi 75. Ma se si mettessero in saccoccia di calzoni, o mangiassele dentro delle dette selve: nihil, anche per il danno. A battere castagne e ghiande padronali: giuli 15. Con tuccarelli, o sassi in terra: baiocchi 50. A raccogliere in terra: baiocchi 30.
12' Olive

A cogliere olive ai piedi, o raccogliere in terra, sino a una giummella: nihil. Ma di più: scudi 3.
13' Traiette

A tragittare, o passare negli alboreti, orti e campi seminati e anche in tempi di pena ai prati: baiocchi 75 ancorché non vi sia danno. In mano però alla strada,
dove è pratticabile: baiocchi 10. Ma in mano alla impratticabile: nihil. E anche nibil se traversasse senza traedetta fatta per una sola volta. In caso che di una casata fossero accusate più persone nell' istesso giorno, si paga una sola pena.
14' Traglie

A passar colla fraglia, carro, trascino, travi e aratro a qualunque possessione, anche alborata: nihil di pena, ma solo il danno.
15' Canne

A pigliar canne secche, sino a cinque: mezzo grosso. Sopra a cinque: baiocchi 30. A tagliar canne verdi: baiocchi 75. Facendo fronda: baiocchi 5. Ma rompendo canne: baiocchi 15. A cavare sino a dieci ciocche per ogni canneto: nihil.
16' Pozzo S. Tomasso

Ad abbeverare al pozzo S. Tomasso, sia qualunque numero di bestie: nihil.
17' Fieno e paglia

A pigliar ne' pagliarecci, o montoni di fieno o paglia, cioè sino ad un sacco di fieno: baiocchi 75. E sino ad un sacco di paglia: baiocchi 30.

13' Macerie e maceroni

A spallare macerie: scudo 1. Alli maceroni: baiocchi 7,5.

 

INCISIONI
19' Perazza e melazza

A tagliare perazza e rnelazza spurgate, o da spurgare: baiocchi 20. Ma, in quanto alli rami, [solamente] 'a quelle non spurgate: nihil. Ne' terreni comunitativi: la metà, in quanto solamente alle perazza spurgate.

20' Castagne

A tagliare, o sia fare castagne verdi padronali, benché tagliate da altri ed ancorché fossero rami: giuli quindici. Ma, se l'albero fosse tagliato dal padrone, alli rami: la metà. E in quanto alle castagne spallate: baiocchi 50. A tagliar rami secchi alle castagne padronali, o spallate o in piedi, di qualunque grossezza: baiocchi 30, scorzare, o tagliare, o cavare il pedicone o pedeconi delle castagne tagliate o spallate, che sia verde in qualche parte: geduli cinque, e ciò tanto alle comunitative che padronali. A tagliare o sia a fare, dico. A tagliare, o fare castagne tagliate comunitative, benché rami: scudi 6 per ogni albero, d'applicarsi un terzo alla comunità, un terzo all'accusatore, un terzo al tribunale, o balio. A tagliare, o fare castagne spallate comunitative: scudo 1. Ma chi tagliasse rami grossi non più di due palmi e mezzo dì ridondezza': nihil. E anche nihil alli rami secchi di qualunque grossezza, in piedi.

21' Cerque e ceni

A tagliare cerque o cerri [verdi], sia grossi che piccoli, alle Monticelle, senza licenza della magistratura: uno scudo. [A tagliere cerque e cerri verdi, sia grossi che piccoli, alla Selvotta; scudi due per ogni albore. Alii rami verdi; uno scudo] \Àtagliare, alla Selvotta degli Angeli, cerque o cerri secchi, o spallati, o in piedi: nihil; con questo che, andandovi più persone, una non possa prendersi altro rocchio se non ha finito il primo preso e cavato fuori dalla selva con bestie da soma, o in collo, sotto pena di baiocchi cinquanta, acciò tutti abbiano il comodo. A tagliare, a detta Selvotta, rami secchi alle cerque o cerri verdi in piedi: nihil. E chi tagliasse il capitello e ura per l'aratro a detta Selvotta: nihil, tanto alli rami quanto agli albori giovani; ma debba tagliare solamente quello che serve per detti legni, questi debbano affaccendarsi in detto luogo e gli avanzi fatti a detti legni debbano lasciarsi in detto luogo, in servizio di altre persone; e chi contravvenisse, cioè si pigliasse 1 detti avanzi o non li affacciasse, incorra in pena di baiocchi 50. L'istessa facoltà di far capitelli, ure e giochi' sia alle Monticelle; e ivi possa pigliarsi gl'avanzi senza pena. A tagliare, o sia a fare pediconi di cerri o cerque tagliate o spallate, a detta Selvotta: nihil. A spurgare cerquole alle selve della comunità: baiocchi 30. Alle padronali: l'istesso. A tagliar rami alli cepponi di cerqua per la foglia, [ossia fronda], e vi lasciasse almeno tre rami: nibil. E chi non vi lasciasse [almeno] tre rami: baiocchi 50. A tagliare pedeconi di cerque spallate o tagliate padronali: baiocchi 10.

22' Olive

A tagliare o fare olive tagliate, benché secche e benché rami, o padronali o comunitative: scudi 10, d'applicarsi scudi 3 alla corte, o balio, scudi 3 all'accusatore e scudi 4 alla comunità o altro padrone dell'olive; e chi non avesse da perdere: tre anni di galera. Alle spallate: nihil se sono comunitative; ma, se fossero padronali: baiocchi 30. A tagliare, o cavare, o scorciare ciocche verdi d'olive spallate o tagliate: [la metà della pena di sopra) e d'applicarsi nello stesso modo di sopra. Alle secche: nihil se sono della comunità. Ma a quelle de' padronali: baiocchi 30. A rompere colle mani, senza alcuno istrumento, qualche ramo o due di olive, per aiutare qualche bestia: baiocchi dieci. Facendone di più: baiocchi trenta. E se fosse alli piantoni: uno scudo, anche per un ramo solo, tanto alle comunitative quanto alle padronali. A tagliare ramate per piantare oliveti: nihil. Non più però di tre piantoni per ogni oliveto, il quale non deve essere meno di dieci piedi e pigliarsi non più di un piantone ad un piede; ed agli oliveti della comunità possano tagliarsi quanti ne bisognano, ma non più di un piantone per piede e purché non si vendano alli forastieri; e chi contravverrà in ciascuno di detti casi incorra nella pena di scudi 10, da applicarsi come si è detto a chi taglia olive.

23' Forma

Persone a far ingiuria alla fontana S. Andrea, forma e fontanile, o con bestie o senza, o cavare, ossia levare acqua a detta forma, fontana, o fontanile per lavare: baiocchi 30. Ma chi prendesse l'acqua per lavare i fasciatori: nibil, purché si lavino dove non si fa veruna ingiuria a detta forma, fontana, o fontanile.
24' Aceri orni, lucidi, cerque, carpine e calcare

A tagliare da piedi, o scevrare, o stroncare alberi di acero, orno e cerqua e carpine nero: giuli sei.

Alle montagne delle Frattucce, che principia alla Valle Pastori, sino all'Ara d'Innocenzio e tira cima cima, quantunque pende' sino al territorio di S. Lorenzo, lasciandosi questi quattro alberi, per far capitelli e ure per l'aratro, cerchi per le botti e lavelli, forcinelle e perticoni per li alberi. Le ricorrenti per il pagliaro e per la manna: senza incorso in pena alcuna. A tagliare, o scevrare, o stroncare, come sopra, detti alberi di acero, orno, cerqua e lucino alla montagna della Valle Piaggia, che principia dalla Fontana, tira per la forma sino alla i sorgente e cala alle Mantre Pacioni sino al Porrone Cipolla: baiocchi 30. Lasciandosi questi quattro alberi, per servizio come sopra: senza pena. E a questa montagna non possano farsi nè cese, ne calcare, cioè nè legna per le calcare, sotto pena di giuli quindici.
25' Detti alberi e cerri e vender legname o carbone ai forastederi

Caprari a tagliare detti alberi ed anche quelli di cerro in tutte le montagne: baiocchi 65. A vendere in campagna qualunque sorta di legname [o carboni] a forastìcri, benché fosse per dono o regalo, o pure ad asportarli fuori di territorio: scudi dieci, da applicarsi come si è detto per la pena delle olive.
26' Calce e Uno

A far calce per li fossati [nei luoghi] dove vi è il lino: di pena baiocchi 60, sia lontano quanto si sia. A mettere il lino agli infrascritti fossati, cioè dagli infrascritti luoghi in su: baiocchi sessanta e oltre che sia lecito ad ognuno di cavarlo fuori senza [incorso di] pena alcuna. Detti fossati e luochi proibiti sono cioè: il fossato Rospetto dalla strada in su, confinante cogli eredi di Candidoro Penna; il fossato del Ponticello, e propriamente da dove sta il detto Ponticello in su; il fossato delle Nocchie dalla strada in su, confinante col signore Domenico Antonedo Polidori; ed il ponte Falascoso, e propriamente da detto ponte in su; e per il fossato dt Valleftucca sino alli confini.
27' Batto e uomini

Se il balio o' suoi uomini d'accompagno faranno danno manuale, paghino il doppio della pena imposta; ma a mangiar per se, cioe 8 in poca quantità: nihil. 28' Forestieri

E, se li forastieri faranno danno manuale, paghino il doppio di quello che è imposto per li Castresi, purché però detta pena doppia non sia meno di giuli quindici, cioè che per li Castresi vi sia imposto baiocchi settantacinque; e, dove fosse meno, vi sia di pena a detti forestieri detti giuli quindici, d'applicarsi come la seguente. Forastieri suddetti a legnare negli alberi fruttiferi padronali e comunitativi: scudi dieci. E negli alberi infruttiferi e legna morta: scudi cinque per qualunque persona. E ciò s'intenda tanto nelli terreni seminativi, che selvati, come anche inculti. Dette pene de' forastieri d'applicarsi di dieci parti, tre alla corte, o balio, tre all'accusatore e quattro alla comunità, o padrone dannificato. Se poi vi fosse convenzione colli forastieri, si deve stare alla convenzione, che dovrà mostrare chi sarà accusato.
29 Spiegazioni

In tutte le sudette pene si debbono raddoppiare se li danni si faranno di notte, cioè li danni manuali. Tutte le sudette pene si osservino tanto nella corte baronale che nella baleca, sino a nuova disposizione del consiglio, che ha la facoltà di rinnovare le deliberanze a forma dello statuto.
In tutte le cose, tanto rispetto al danno del bestiame, che manuale, vi sia la licenza del padrone dannificato, cioè che né la cotte, nè la baleca possa procedere alla pena dell'accusa, o sia querela ecc., senza licenza del padrone dannificato, a riserva di quelle cose che il danno apparterrebbe alla comunità, come sono li tagli d'alberi E le pene contenute in queste liberanze debbano osservarsi dopo che nelle forme solite si sarà pubblicato bando dal pubblico mandataro, di essere state rinnovate le liberanze. Siccome si è detto, rispetto a qualunque danno manuale vi sia di pena baiocchi settantacinque, a riserva di quelle cose altrimenti specificate. Così anche per qualunque minima cosa si dovrebbe soggiacere a detta pena, per li quali casi si vuole che non vi sia pena alcuna, come già in alcune cose si è qui specificato, ma non per tutti li capi sì è potuto specificare non esservi pena. Pero in dette cose minime, come sarebbe a spurgare alberi d'orno, cerqua e lucino benché nelle montagne riservate, a fare qualche vinchio per toccare le bestie, a coglier cicoria ed altre erbe selvatiche anche ne' seminati e simili, si è risoluto di non imporvi alcuna pena, a riserva de' luoghi ristretti, ne' quali vi sia di pena baiocchi quindici.


Castro, questo dì 15 novembre 1795

 

Firmati e crocesignati nell'originale: segno di croce di Ermenegildo Lombardi, sindaco illetterato; segno di croce di Francesco Polisena, officiale illetterato;io Giuseppe De Santis, officiale; io dottor Giovanni Battista de' Giuli, consigliere deputato; io Vincenzo Palatta, consigliere deputato; io Antonio Sebastianelli, consigliere deputato; io Marco Polidori, consigliere deputato; segno di croce di Marco Palombi, consigliere deputato; Giovanni Battista de Santis, consigliere deputato Giovanni Andrea capitan Passedo, governatore. Domenico Antonio Galloni, notaro e segretario, a dì 6 marzo 1796. Biagio Lupi, publico mandataro, riferisce a me ecc. di aver sott'oggi publicato bando per tutti i luoghi soliti di questa terra di Castro, di essere state rinnovate le presenti liberanze. In fede ecc. Ciò si è fatto perche ognuno possa osservarle.


Domenico Antonio Gallone, notaro publico e segretario.

 

Per copia conforme, il priore Carlo Palatta.

 

 

Fonte: ACM