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DANNI MANUALI |
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Ne' danni manuali vi sia la pena di baiocchi 75, toltone li casi seguenti. 1' Seminati
A far erbe colle
mani, senza alcun istrumento, nei seminati: baiocchi due e mezzo. A
mietere, o far foraggine o erba prata: giuli sette e mezzo. A mietere o
tagliare grano secco, orzo, biada e spelta in spighe, o sia qualche
branca che non arriva a gregna: scudo 1. E se arriva a gregna: scudi 3.
Ma, rispetto alla biada, se non arriva a gregna: baiocchi trenta. A sparar mandre de' pastori, dove però è il coperto di caprareccia, pecorareccia e porcareccia: baiocchi trenta. Dove non vi è detto 21 coperto: nihil. 3' Tuteri
A cogliere tuteri verdi, sino a
tre: baiocchi trenta. E a cogliere i secchi: scudi 2. Facendo fronda:
giuli sette e mezzo.
A cogliere legumi verdi: giuli sette e mezzo. Ma cogliendo
una sola volta, colla mano, fave e ceci e cicerchi: mezzo grosso.
A cogliere insalata o altre ortaglie: baiocchi settanta.
A cogliere broccoli o cavoli, anche in poca quantità: giuli
quindici. A cogliere uva ad albereti o piagge, che vi siano i almeno dieci alberi con viti potate: scudo 1. Ma cogliendo solamente due pennoli e portandoli però in mano, cioè in vista: baiocchi dieci.
La notte: scudi 2, anche se fosse un solo
vaco e ciò dopo il mese di luglio. Ma prima d'agosto, passando un pinnolo: baiocchi dieci. E per uno solo: mezzo grosso. A cogliere uva
alle viti non potate: baiocchi cinque. Agli alberi spinati: baiocchi 75.
A coglier fichi negli alboreti, o in altri luoghi che sono
ristretti, benché vi siano dei vadi, mangiandone dentro, o sia nello
stesso luogo e purché non saglia alli piedi: baiocchi 20. E cacciandone
fuori: baiocchi 50. A cogliere però fuori degli alboreti, che non vi sia
più di un piede di fico: nihil. E negli altri luoghi larghi, che vi è
più di un piede, passato agosto: mezzo grosso solamente.
A cogliere fave verdi e mangiandole dentro della possessione
stessa: baiocchi dieci. E cacciandole fuori, in quantità sino ad un medaro di cappello in vaedane: baiocchi 20. E di più: giuli sette e
mezzo.
A batter frutti, anche con urli', con tuccarelli e sassi, o
montar sugli alberi: baiocchi 75. A raccoglierli in terra, sino a dieci
vached: nihil. E di più ne' luoghi ristretti o alborati: baiocchi 15. E
ne' luoghi larghi: un carlino. E cacciando con un sacco o canestre: giuli quindici, anche ne' luoghi larghi. A batter sorba, o altri frutti
selvatici: baiocchi cinquanta.
A battere ghiande e castagne, o raccogliere alle
selve della comunità: giuli quindici purché le trasporti o siano in atto
di trasportarle almeno in quantità di una scodella. Meno di una
scodella: baiocchi 75. Ma se si mettessero in saccoccia di calzoni, o mangiassele dentro delle dette selve:
nihil, anche per il danno. A battere castagne e
ghiande padronali: giuli 15. Con tuccarelli, o sassi in terra: baiocchi
50. A raccogliere in
terra: baiocchi 30.
A cogliere olive ai piedi, o raccogliere in terra, sino a una giummella: nihil. Ma
di più: scudi 3.
A tragittare, o passare negli alboreti, orti e campi
seminati e anche in
tempi di pena ai prati: baiocchi 75 ancorché non vi sia danno. In mano
però alla strada,
A passar colla fraglia, carro, trascino, travi e aratro a
qualunque
possessione, anche alborata: nihil di pena, ma solo il danno.
A pigliar canne secche, sino a cinque: mezzo grosso. Sopra a
cinque:
baiocchi 30. A tagliar canne verdi: baiocchi 75. Facendo fronda: baiocchi
5. Ma
rompendo canne: baiocchi 15. A cavare sino a dieci ciocche per ogni
canneto: nihil.
Ad abbeverare al pozzo S. Tomasso, sia qualunque
numero di
bestie: nihil. A pigliar ne' pagliarecci, o montoni di fieno o paglia, cioè sino ad un sacco di fieno: baiocchi 75. E sino ad un sacco di paglia: baiocchi 30. 13' Macerie e maceroni A spallare macerie: scudo 1. Alli maceroni: baiocchi 7,5.
INCISIONI A tagliare perazza e rnelazza spurgate, o da spurgare: baiocchi 20. Ma, in quanto alli rami, [solamente] 'a quelle non spurgate: nihil. Ne' terreni comunitativi: la metà, in quanto solamente alle perazza spurgate. 20' Castagne A tagliare, o sia fare castagne verdi padronali, benché tagliate da altri ed ancorché fossero rami: giuli quindici. Ma, se l'albero fosse tagliato dal padrone, alli rami: la metà. E in quanto alle castagne spallate: baiocchi 50. A tagliar rami secchi alle castagne padronali, o spallate o in piedi, di qualunque grossezza: baiocchi 30, scorzare, o tagliare, o cavare il pedicone o pedeconi delle castagne tagliate o spallate, che sia verde in qualche parte: geduli cinque, e ciò tanto alle comunitative che padronali. A tagliare o sia a fare, dico. A tagliare, o fare castagne tagliate comunitative, benché rami: scudi 6 per ogni albero, d'applicarsi un terzo alla comunità, un terzo all'accusatore, un terzo al tribunale, o balio. A tagliare, o fare castagne spallate comunitative: scudo 1. Ma chi tagliasse rami grossi non più di due palmi e mezzo dì ridondezza': nihil. E anche nihil alli rami secchi di qualunque grossezza, in piedi. 21' Cerque e ceni A tagliare cerque o cerri [verdi], sia grossi che piccoli, alle Monticelle, senza licenza della magistratura: uno scudo. [A tagliere cerque e cerri verdi, sia grossi che piccoli, alla Selvotta; scudi due per ogni albore. Alii rami verdi; uno scudo] \Àtagliare, alla Selvotta degli Angeli, cerque o cerri secchi, o spallati, o in piedi: nihil; con questo che, andandovi più persone, una non possa prendersi altro rocchio se non ha finito il primo preso e cavato fuori dalla selva con bestie da soma, o in collo, sotto pena di baiocchi cinquanta, acciò tutti abbiano il comodo. A tagliare, a detta Selvotta, rami secchi alle cerque o cerri verdi in piedi: nihil. E chi tagliasse il capitello e ura per l'aratro a detta Selvotta: nihil, tanto alli rami quanto agli albori giovani; ma debba tagliare solamente quello che serve per detti legni, questi debbano affaccendarsi in detto luogo e gli avanzi fatti a detti legni debbano lasciarsi in detto luogo, in servizio di altre persone; e chi contravvenisse, cioè si pigliasse 1 detti avanzi o non li affacciasse, incorra in pena di baiocchi 50. L'istessa facoltà di far capitelli, ure e giochi' sia alle Monticelle; e ivi possa pigliarsi gl'avanzi senza pena. A tagliare, o sia a fare pediconi di cerri o cerque tagliate o spallate, a detta Selvotta: nihil. A spurgare cerquole alle selve della comunità: baiocchi 30. Alle padronali: l'istesso. A tagliar rami alli cepponi di cerqua per la foglia, [ossia fronda], e vi lasciasse almeno tre rami: nibil. E chi non vi lasciasse [almeno] tre rami: baiocchi 50. A tagliare pedeconi di cerque spallate o tagliate padronali: baiocchi 10. 22' Olive A tagliare o fare olive tagliate, benché secche e benché rami, o padronali o comunitative: scudi 10, d'applicarsi scudi 3 alla corte, o balio, scudi 3 all'accusatore e scudi 4 alla comunità o altro padrone dell'olive; e chi non avesse da perdere: tre anni di galera. Alle spallate: nihil se sono comunitative; ma, se fossero padronali: baiocchi 30. A tagliare, o cavare, o scorciare ciocche verdi d'olive spallate o tagliate: [la metà della pena di sopra) e d'applicarsi nello stesso modo di sopra. Alle secche: nihil se sono della comunità. Ma a quelle de' padronali: baiocchi 30. A rompere colle mani, senza alcuno istrumento, qualche ramo o due di olive, per aiutare qualche bestia: baiocchi dieci. Facendone di più: baiocchi trenta. E se fosse alli piantoni: uno scudo, anche per un ramo solo, tanto alle comunitative quanto alle padronali. A tagliare ramate per piantare oliveti: nihil. Non più però di tre piantoni per ogni oliveto, il quale non deve essere meno di dieci piedi e pigliarsi non più di un piantone ad un piede; ed agli oliveti della comunità possano tagliarsi quanti ne bisognano, ma non più di un piantone per piede e purché non si vendano alli forastieri; e chi contravverrà in ciascuno di detti casi incorra nella pena di scudi 10, da applicarsi come si è detto a chi taglia olive. 23' Forma
Persone a far ingiuria alla fontana S. Andrea, forma e
fontanile, o con bestie o senza, o cavare, ossia levare acqua a detta
forma, fontana, o fontanile per lavare: baiocchi 30. Ma chi prendesse
l'acqua per lavare i fasciatori: nibil, purché si lavino dove non si fa
veruna ingiuria a detta forma, fontana, o fontanile. A tagliare da piedi, o scevrare, o stroncare alberi di acero, orno e cerqua e carpine nero: giuli sei.
Alle montagne delle Frattucce, che
principia alla Valle Pastori, sino all'Ara d'Innocenzio e tira cima
cima, quantunque pende' sino al territorio di S. Lorenzo, lasciandosi
questi quattro alberi, per far capitelli e ure per l'aratro, cerchi per
le botti e lavelli, forcinelle e perticoni per li alberi. Le ricorrenti
per il pagliaro e per la manna: senza incorso in pena alcuna. A tagliare,
o scevrare, o stroncare, come sopra, detti alberi di acero, orno, cerqua
e lucino alla montagna della Valle Piaggia, che principia dalla Fontana,
tira per la forma sino alla i sorgente e cala alle Mantre Pacioni sino
al Porrone Cipolla: baiocchi 30. Lasciandosi questi quattro alberi, per
servizio come sopra: senza pena. E a questa montagna non possano farsi
nè cese, ne calcare, cioè nè legna per le calcare, sotto pena di giuli
quindici.
Caprari a tagliare detti alberi ed anche quelli di cerro in tutte le
montagne: baiocchi 65. A vendere in campagna qualunque sorta di legname
[o carboni] a forastìcri, benché fosse per dono o regalo, o pure ad
asportarli fuori di territorio: scudi dieci, da applicarsi come si è
detto per la pena delle olive.
A far calce per li fossati [nei luoghi] dove vi è il
lino: di pena baiocchi 60, sia lontano quanto si sia. A mettere il lino
agli infrascritti fossati, cioè dagli infrascritti luoghi in su:
baiocchi sessanta e oltre che sia lecito ad ognuno di cavarlo fuori
senza [incorso di] pena alcuna. Detti fossati e luochi proibiti sono
cioè: il fossato Rospetto dalla strada in su,
confinante cogli eredi di Candidoro Penna; il fossato del Ponticello, e
propriamente da dove sta il detto Ponticello in su; il fossato delle
Nocchie dalla strada in su, confinante col signore Domenico Antonedo
Polidori; ed il ponte Falascoso, e propriamente da detto ponte in su; e
per il fossato dt Valleftucca sino alli confini. Se il balio o' suoi uomini d'accompagno faranno danno manuale, paghino il doppio della pena imposta; ma a mangiar per se, cioe 8 in poca quantità: nihil. 28' Forestieri
E, se li forastieri
faranno danno manuale, paghino il doppio di quello che è imposto per li
Castresi, purché però detta pena doppia non sia meno di giuli quindici,
cioè che per li Castresi vi sia imposto baiocchi settantacinque; e, dove
fosse meno, vi sia di pena a detti forestieri detti giuli quindici,
d'applicarsi come la seguente. Forastieri suddetti a legnare negli alberi
fruttiferi padronali e comunitativi: scudi dieci. E negli alberi
infruttiferi e legna morta: scudi cinque per qualunque persona. E ciò
s'intenda tanto nelli terreni seminativi, che selvati, come anche
inculti. Dette pene de' forastieri d'applicarsi di dieci parti, tre alla
corte, o balio, tre all'accusatore e quattro alla comunità, o padrone
dannificato. Se poi vi fosse convenzione colli forastieri, si deve stare
alla convenzione, che dovrà mostrare chi sarà accusato.
In tutte le sudette pene si debbono raddoppiare se li
danni si faranno di notte, cioè li danni manuali. Tutte le sudette pene si
osservino tanto nella corte baronale che nella baleca, sino a nuova
disposizione del consiglio, che ha la facoltà di rinnovare le
deliberanze a forma dello statuto.
Firmati e crocesignati nell'originale: segno di croce di Ermenegildo Lombardi, sindaco illetterato; segno di croce di Francesco Polisena, officiale illetterato;io Giuseppe De Santis, officiale; io dottor Giovanni Battista de' Giuli, consigliere deputato; io Vincenzo Palatta, consigliere deputato; io Antonio Sebastianelli, consigliere deputato; io Marco Polidori, consigliere deputato; segno di croce di Marco Palombi, consigliere deputato; Giovanni Battista de Santis, consigliere deputato Giovanni Andrea capitan Passedo, governatore. Domenico Antonio Galloni, notaro e segretario, a dì 6 marzo 1796. Biagio Lupi, publico mandataro, riferisce a me ecc. di aver sott'oggi publicato bando per tutti i luoghi soliti di questa terra di Castro, di essere state rinnovate le presenti liberanze. In fede ecc. Ciò si è fatto perche ognuno possa osservarle.
Per copia conforme, il priore Carlo Palatta. |
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Fonte: ACM |
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