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COPIA DELLO STATUTO AGRARIO DEL COMUNE DI CASTRO NELLA DELEGAZIONE
APOSTOLICA DI FROSINONE DANNI DATI CON BESTIE |
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1' Seminati
Bestie grosse alla marna: per una o due, mezzo grosso; e, sopra
il due, mezzo grosso a capo.
Porci al vangato o alla maggese per gli orti arati
tre volte, a cavugledare: sino a cinque, mezzo grosso, e, sopra a
cinque, baiocchi 10.
Bestie a dar danno alle rimesse, che s'intende ogni
possessione ristretta, come si è detto di sopra ne' seminati, tanto nel
piano, che nella montagna, purché però nella montagna vi sia pagliaro,
casetta o capanna: giuli cinque, anche per le bestie domate e in tutti i
tempi. Dov'è però la traversata: sotto a dieci bestie minute, nihil.
Bestie grosse alli prati non ristretti: dalla metà di febraro
a tutto marzo, baiocchi 5 a capo, ma non più di baiocchi 15, anche sopra
a tre; dopo marzo, sinché non sono falciati, il doppio; di notte il
doppio. 6' Fratte
Capre a dar danno alle fratte di rimessa,
alboreti e prati: giuli cinque. Alli porci: baiocchi 25. E alli bufali e
vaccine: baiocchi 10.
Bestie a dar danno alli pignoned e gregne
di grano; baiocchi 15. Ma alli porci: baiocchi 50. Alle vettovaglie: la
metà di sopra. Circa le stoppie, radunate le gregne e passate le
spigarole ne' campi, secondo l'ultima interpretazione di Roma della
bolla benedettina, non vi sia pena alcuna. Bestie grosse domate ed armenticce, comprese anche le muline, agli albereti a filone: baiocched trenta. E in quanto alle cavalledne, ancorché sia una sola; pure baiocchi 30. Non a filoni: la metà. Agli alboreted nuovi, sino a cinque anni: giuli cinque. Capre agli albereti a filoni: baiocchi cinquanta. Non a filoni: baiocchi quaranta. Alli nuovi come sopra: baiocchi sessanta. Pecora agli alboreti a filoni: baiocchi trenta. Non a filoni: la metà. Alli nuovi: baiocchi trenta. Porci agli albereti nuovi e vecchi: baiocchi cinquanta. Non a filoni ": baiocchi trenta.Porci agli alboreti pieni, cioè dal primo luglio sino alla vendemmia: il doppio di sopra. Per gli altri animali non vi è distinzione se pieni, o no. E le dette pene agli alboreti si paghino ancorché non vi sia danno. Cani e cagne agli alboreti pieni, coll' uncino sono baiocchi venticinque e senza uncino il doppio.
Agli alboreti anche scorporati vi sia la
pena come agli altri di sopra.
Cani e cagne a mangiar tuteri: baiocchi
cinque.
Bestie grosse a mangiar ghiande e castagne
alla selva della comunità quando sono vergini: baiocchi 15. E quando vi
sono i porci: cinque. Bestie grosse a sparnuccare o altro danno agli oliveti ristretti come si è detto ne' campi seminati: giuli dieci sino a tre vadi che vi fossero. Bestie porcine ed altre minute a detti uliveti: giuli quindici. E dette pene agli oliveti ristretti vi siano di tutti tempi. Agli oliveti non ristretti, sia padronali che comunitativi, nihil. Bestie grosse a dar danno a detti oliveti non ristretti, in tempo che vi sono le olive, o in terra, o ne' piedi: baiocchi quindici.
Bestie minute, anche porcine, a dar danno
come sopra: baiocchi 50. Alli mannarini: baiocchi cinque.
Bestie grosse a dar danno a canneti:
baiocchi cinquanta, anche alle domate. Ma, se c'è una bestia sola:
baiocchi venticinque. Bestie minute a dar danno
Bestie grosse alli paglierecci, o montoni
di paglia o fieno, sia ristretti che non ristretti, purché a questi non
ristretti vi sia il pagliaro o altro coperto per rimessa delle bestie:
baiocchi cinque per bestia. Porci a dar danno come sopra: baiocchi
trenta per morra.
Porci a dar danno agli orti dentro ed
intorno alla terra: baiocchi quindici. Alli mannarini: baiocchi cinque a
capo.
Somari a dar danno a qualunque cosa: mezzo
grosso. Ma ne' luoghi ristretti: il doppio. E alli pignoni di grano,
albereti e canneted: baiocchi dieci. Capre e pecora: si possono ammazzare ne' casi come nello statuto, cioè alli pignoni o riccelle, tanto ne' campi quanto nell'aie o vigne soggette pure alla morte nell'istesso modo come si è disposto per li bestiami de' castrasi, e allora neppure vi sia altra pena. E dette pene di scudi 3 e di scudi 1,50 s'intendano solamente in quella parte di territorio dove può fidare il balio, ma fuori di ciò vi sia il doppio. Bestie de' forastieri a pascolare in questo territorio, che non sono fidate dal balio: scudi 3 per padrone. E nei luoghi dove non ha la facoltà il balio di fidare: il doppio benché fossero fidate da detto balio, perché non vi può fidare, in tal caso detto balio incorra in pena di altri scudi 6. E dette pene de' forastieri d'applicarsi cioè di dieci parti, tre alla corte, o balio, tre altre all'accusatore e quattro alla comunità, o padrone danneggiato.
20' Spiegazioni
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Fonte: ACM |