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TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA
Capo Unico
Art. 44
Statuto |
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Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad
esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di
esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che consentano la
effettiva conoscibilità.
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non
è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, e diviene
operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
Lo Statuto deve essere adeguato a seguito dell'entrata in vigore di
nuove disposizioni legislative.
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Art. 45
Regolamenti |
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Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle
disposizioni statutarie, adotta regolamenti nelle materie di propria
competenza.
L'iniziativa dei regolamenti di competenza del Consiglio spetta alla
Giunta o ad almeno un quinto dei consiglieri.
Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti
interessati.
I regolamenti entrano in vigore a seguito della pubblicazione, per
quindici giorni consecutivi, e della esecutività della deliberazione che
li adotta. Sono sottoposti a ferme di pubblicità che ne consentano
l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque
intenda consultarli.
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Art. 46
Sanzioni amministrative |
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Compete al Comune la determinazione
delle sanzioni per la violazione delle ordinanze e delle nonne
regolamentari.
Tale determinazione viene effettuata mediante i regolamenti comunali, in
relazione alle materie dagli stessi disciplinate e per quanto non
previsto nei singoli regolamenti si fa riferimento a quanto stabilito
nella l.n.689/81.
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Art. 47
Norme transitorie e finali |
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Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime
transitorio disposto dalla legge.
Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, o
comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti
vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.
Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, abrogato entra in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del
Comune.
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