TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA

 

Capo Unico


Art. 44

Statuto

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che consentano la effettiva conoscibilità.
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
Lo Statuto deve essere adeguato a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative.

 

Art. 45

Regolamenti

Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e delle disposizioni statutarie, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza.
L'iniziativa dei regolamenti di competenza del Consiglio spetta alla Giunta o ad almeno un quinto dei consiglieri.
Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
I regolamenti entrano in vigore a seguito della pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, e della esecutività della deliberazione che li adotta. Sono sottoposti a ferme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

 

Art. 46

Sanzioni amministrative

Compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle ordinanze e delle nonne regolamentari.
Tale determinazione viene effettuata mediante i regolamenti comunali, in relazione alle materie dagli stessi disciplinate e per quanto non previsto nei singoli regolamenti si fa riferimento a quanto stabilito nella l.n.689/81.

 

Art. 47

Norme transitorie e finali

Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.
Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, o comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.
Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di legge, abrogato entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.