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TITOLO VI
PARTECIPAZIONE
Capo Unico
Art. 36 Principi |
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Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei residenti
cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea nonché degli
stranieri in regola con il permesso di soggiorno all'amministrazione
locale mediante libere forme associative ed organizzazioni di
volontariato, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e
trasparenza, secondo le modalità di cui al presente titolo.
Assicura altresì l'accesso alle strutture ed ai servizi e può concedere,
nei limiti delle disponibilità, contributi finalizzati.
Le associazioni ed organizzazioni operanti sul territorio, sono
registrate su istanza degli interessati secondo i criteri e le modalità
fissate nel regolamento.
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Art. 37
Partecipazione nel procedimento |
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É consentito ad ogni cittadino italiano o dell'Unione Europea, ovvero a
ogni straniero residente e in regola con il permesso di soggiorno di
partecipare, alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento
che incida su situazioni giuridico-soggettive nell'osservanza dei
principi stabiliti dalla legge 2 agosto 1990, n.241.
A tale scopo l'amministrazione, attraverso il responsabile dell'ufficio,
dovrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva
e motivata comunicazione sul procedimento instaurato o che si intende
instaurare, permettendo agli interessati di presentare le proprie
deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa
documentazione.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei
destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente
gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a
mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo,
comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.
Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in
contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi
con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati nella forma
scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il
contenuto del provvedimento finale.
I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente
articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.
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Art. 38
Forme di consultazione |
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Nelle materie di competenza locale, che l'amministrazione ritenga di
interesse comune, ed al fine di consentire la migliore realizzazione
delle iniziative, possono essere svolte forme diverse di consultazione
della popolazione.
In particolare tali consultazioni potranno aver luogo attraverso
pubbliche assemblee, sedute di Consiglio Comunale aperte agli interventi
di rappresentanti di enti ed associazioni e tenute in luoghi da
assicurare ampia partecipazione, dibattiti, questionari, o con altro
mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni
elettorali comunali e provinciali.
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Art. 39
Istanze e petizioni |
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I soggetti di cui all'art. 36, comma 1, in numero non inferiore a 100
unità, o le associazioni ed organismi di cui all'art. 37, terzo comma,
possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono
ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
I soggetti di cui all'art. 36, comma 1, in numero non inferiore a n.
150 unità, o le associazioni ed organismi di cui all'art. 37, terzo
comma, possono rivolgere petizioni agli organi dell'amministrazione per
sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per
esporre comuni necessità.
Il regolamento stabilisce procedure, modalità e tempi per l'attuazione
degli istituti dell'istanza e della petizione, garantendo in ogni caso a
chiusura della procedura, l'emissione di un atto espresso e motivato, da
portare a conoscenza dei proponenti.
Le risposte ad istanze e petizioni, che non siano oggetto di specifiche
deliberazioni consiliari, devono essere portate a conoscenza dei
capigruppo consiliari.
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Art. 40
Proposte |
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I soggetti di cui all'art. 36, comma 1 in numero non inferiore a 500,
possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi di
interesse generale di competenza del Consiglio Comunale redatte in
articoli o schemi di deliberazione, accompagnate da una relazione
illustrativa e contenenti in particolare la precisa individuazione dei
mezzi di finanziamento, quando comportino oneri per l'ente.
La proposta presentata, la cui sottoscrizione sia stata raccolta nei 60
giorni precedenti al deposito, dopo essere stata corredata dei pareri
dei responsabili dei servizi interessati, sarà sottoposta all'esame
dell'organo competente entro sessanta giorni dal deposito. Il primo
firmatario della proposta può intervenire alla seduta del Consiglio
Comunale per illustrarla.
Sono comunque escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa a mezzo
di proposta le materie non
soggette ai referendum consultivi, ai sensi dell'art. 42 del presente
Statuto.
Apposito regolamento disciplina la modalità per la raccolta e
presentazione delle liste dei sottoscrittori.
La Giunta Municipale stabilisce, entro trenta giorni dalla data del
ricevimento, l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare
presentando una relazione al Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta entro
trenta giorni dalla data di presentazione della relazione della Giunta.
Scaduto tale termine, la proposta è comunque iscritta di diritto
all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.
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Art. 41
Referendum consultivi |
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Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati,
promuove l'attuazione di referendum consultivi, in materie di esclusiva
competenza locale, con esclusione delle seguenti:
Statuto e regolamento del Consiglio Comunale; Tributi locali e atti di bilancio;
Assunzione di mutui; Espropriazioni per pubblica utilità;
Elezioni, designazioni, nomine, revoche o decadenze; Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
Personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
Tutela delle minoranze etniche e religiose; Atti e provvedimenti vincolati da leggi statali e regionali;
Oggetti di precedenti consultazioni referendarie nell'ultimo
quinquennio; Il Consiglio, quando il referendum sia stato indetto, sospende
l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Può essere depositata presso il Servizio Segreteria Generale del Comune,
una richiesta che rechi sottoscrizioni pari almeno a ¼ del corpo
elettorale, raccolte nei sessanta giorni precedenti.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco e deve essere
relativo al compimento di atti di competenza del Consiglio Comunale con
eccezione degli oggetti di cui al comma 1.
Qualora, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa
popolare, gli organi del Comune avessero deliberato sul medesimo
oggetto, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 4/5, decide se il
referendum non debba più avere corso.
Non è consentita più di una tornata referendaria all'anno. In detta
tornata saranno abbinati tutti i quesiti referendari proposti, anche se
da diversi soggetti proponenti. In ogni caso il referendum non potrà
essere abbinato con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.
Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato il 50% degli
elettori aventi diritto.
Il regolamento comunale stabilisce: le modalità, i requisiti di
ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le procedure
organizzative della consultazione, le forme di informazione dei
cittadini e di partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti
alla campagna referendaria e di pubblicità dell'esito del referendum.
Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco,
il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere
deliberato con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei 2/3 dei
Consiglieri assegnati al Comune. |
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Art. 42
Diritto di accesso |
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Ai cittadini, singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli
atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici
comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni
legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni e
quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
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Art. 43
Diritto di informazione |
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Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle
istituzioni, sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente
articolo.
L'ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della
notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi
di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di
conoscenza degli atti.
Devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della
Regione,dello Statuto e dei regolamenti comunali.
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