TITOLO VI
PARTECIPAZIONE


Capo Unico


Art. 36 Principi

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei residenti cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea nonché degli stranieri in regola con il permesso di soggiorno all'amministrazione locale mediante libere forme associative ed organizzazioni di volontariato, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e trasparenza, secondo le modalità di cui al presente titolo.
Assicura altresì l'accesso alle strutture ed ai servizi e può concedere, nei limiti delle disponibilità, contributi finalizzati.
Le associazioni ed organizzazioni operanti sul territorio, sono registrate su istanza degli interessati secondo i criteri e le modalità fissate nel regolamento.

 

Art. 37

Partecipazione nel procedimento

É consentito ad ogni cittadino italiano o dell'Unione Europea, ovvero a ogni straniero residente e in regola con il permesso di soggiorno di partecipare, alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che incida su situazioni giuridico-soggettive nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 2 agosto 1990, n.241.
A tale scopo l'amministrazione, attraverso il responsabile dell'ufficio, dovrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata comunicazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo agli interessati di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, idonea pubblicizzazione e informazione.
Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale.
I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

 

Art. 38

Forme di consultazione

Nelle materie di competenza locale, che l'amministrazione ritenga di interesse comune, ed al fine di consentire la migliore realizzazione delle iniziative, possono essere svolte forme diverse di consultazione della popolazione.
In particolare tali consultazioni potranno aver luogo attraverso pubbliche assemblee, sedute di Consiglio Comunale aperte agli interventi di rappresentanti di enti ed associazioni e tenute in luoghi da assicurare ampia partecipazione, dibattiti, questionari, o con altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali.

 

Art. 39

Istanze e petizioni

I soggetti di cui all'art. 36, comma 1, in numero non inferiore a 100 unità, o le associazioni ed organismi di cui all'art. 37, terzo comma, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
I soggetti di cui all'art. 36, comma 1, in numero non inferiore a n. 150 unità, o le associazioni ed organismi di cui all'art. 37, terzo comma, possono rivolgere petizioni agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
Il regolamento stabilisce procedure, modalità e tempi per l'attuazione degli istituti dell'istanza e della petizione, garantendo in ogni caso a chiusura della procedura, l'emissione di un atto espresso e motivato, da portare a conoscenza dei proponenti.
Le risposte ad istanze e petizioni, che non siano oggetto di specifiche deliberazioni consiliari, devono essere portate a conoscenza dei capigruppo consiliari.

 

Art. 40

Proposte

I soggetti di cui all'art. 36, comma 1 in numero non inferiore a 500, possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi di interesse generale di competenza del Consiglio Comunale redatte in articoli o schemi di deliberazione, accompagnate da una relazione illustrativa e contenenti in particolare la precisa individuazione dei mezzi di finanziamento, quando comportino oneri per l'ente.
La proposta presentata, la cui sottoscrizione sia stata raccolta nei 60 giorni precedenti al deposito, dopo essere stata corredata dei pareri dei responsabili dei servizi interessati, sarà sottoposta all'esame dell'organo competente entro sessanta giorni dal deposito. Il primo firmatario della proposta può intervenire alla seduta del Consiglio Comunale per illustrarla.
Sono comunque escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa a mezzo di proposta le materie non soggette ai referendum consultivi, ai sensi dell'art. 42 del presente Statuto.

Apposito regolamento disciplina la modalità per la raccolta e presentazione delle liste dei sottoscrittori.
La Giunta Municipale stabilisce, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare presentando una relazione al Consiglio Comunale.
Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta entro trenta giorni dalla data di presentazione della relazione della Giunta. Scaduto tale termine, la proposta è comunque iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

 

Art. 41

Referendum consultivi

Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, promuove l'attuazione di referendum consultivi, in materie di esclusiva competenza locale, con esclusione delle seguenti:
   Statuto e regolamento del Consiglio Comunale;
   Tributi locali e atti di bilancio;
   Assunzione di mutui;
   Espropriazioni per pubblica utilità;
   Elezioni, designazioni, nomine, revoche o decadenze;
   Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
   Personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
   Tutela delle minoranze etniche e religiose;
   Atti e provvedimenti vincolati da leggi statali e regionali;
   Oggetti di precedenti consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio;
Il Consiglio, quando il referendum sia stato indetto, sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.

Può essere depositata presso il Servizio Segreteria Generale del Comune, una richiesta che rechi sottoscrizioni pari almeno a ¼ del corpo elettorale, raccolte nei sessanta giorni precedenti.
Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Consiglio Comunale con eccezione degli oggetti di cui al comma 1.
Qualora, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare, gli organi del Comune avessero deliberato sul medesimo oggetto, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei 4/5, decide se il referendum non debba più avere corso.
Non è consentita più di una tornata referendaria all'anno. In detta tornata saranno abbinati tutti i quesiti referendari proposti, anche se da diversi soggetti proponenti. In ogni caso il referendum non potrà essere abbinato con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.

Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato il 50% degli elettori aventi diritto.
Il regolamento comunale stabilisce: le modalità, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le procedure organizzative della consultazione, le forme di informazione dei cittadini e di partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria e di pubblicità dell'esito del referendum.
Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 42

Diritto di accesso

Ai cittadini, singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

 

Art. 43

Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni, sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
L'ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
Devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione,dello Statuto e dei regolamenti comunali.