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TITOLO V
FINANZA E CONTABILITÀ
Capo Unico
Art. 33
Ordinamento finanziario e contabile |
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Nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha propria autonomia
impositiva e finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
Spettano al comune, le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi
sui servizi di propria competenza.
Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme
relative alla contabilità, secondo l'ordinamento finanziario e contabile
disciplinato dalla legge.
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Art. 34
Attività di revisione economico-finanziaria |
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Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri
documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed
obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e
contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia
dell'azione del Comune.
L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale
in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del
Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici
pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della
gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo
all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e
funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le
attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con
l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il
controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un
corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di
attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.
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Art. 35
Revisore del conto |
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Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle
norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di
eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale,
e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al
fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.
Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e
di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice
civile relative ai sindaci delle s.p.a.
Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel
regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti
connessi alla sfera delle sue competenze.
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