TITOLO IV

SERVIZI E COOPERAZIONE

 

Capo Unico


Art. 30

Forme di gestione dei servizi

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione prevista dalla legge e dal presente Statuto.
Tra le varie forme di gestione previste dalla legge il Comune privilegia quelle in economia, in concessione o in appalto, a mezzo di azienda speciale, di istituzione o di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico o partecipate dal Comune titolare del servizio.
Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

 

Art. 31

Aziende speciali ed istituzioni

Qualora, per particolari esigenze, il Consiglio Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici, dell'azienda speciale o dell'istituzione, dovrà preliminarmente provvedere a regolamentare le finalità, l'organizzazione e il finanziamento di detti enti, assicurando che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza ed economicità di gestione.
Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno tra coloro che abbiano comprovati requisiti di professionalità e capacità amministrativa, sulla base di un documento, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati contenente il programma, gli obiettivi da raggiungere ed il curriculum dei candidati alla nomina.
La revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni, può essere disposta, su motivata proposta del Sindaco od 1/3 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che contestualmente dispone per la loro sostituzione.

 

Art. 32

Forme associative

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi e le proprie funzioni.
A tal fine possono essere costituiti unioni di comuni e consorzi, stipulate convenzioni, e conclusi accordi di programma, secondo la vigente disciplina normativa.