TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE


Capo I

GLI ORGANI DEL COMUNE


Art. 6

Organi del Comune e loro funzioni

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale e il Sindaco.
Le funzioni, le attribuzioni, i poteri, i doveri e le prerogative degli Organi Comunali sono stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

 

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE


Art. 7

Attribuzioni

Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Interprete degli interessi generali della comunità, determina gli indirizzi dell'azione amministrativa e ne esercita il controllo per assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Esercita le competenze previste dalla legge secondo i principi e le modalità stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

 

Art. 7 bis

Presidenza

Il Consiglio provvede, nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, a nominare nel suo seno, con votazione segreta e a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e, subito dopo, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, ne assume le funzioni il consigliere anziano e in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, chi lo segue nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge.
In caso di dimissioni o vacanza dalla carica per qualsiasi causa, il Consiglio procede alla nomina del nuovo Presidente o Vice Presidente entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni o della causa della vacanza al Consiglio.
La carica di Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo.
Il Presidente convoca, sentito il Sindaco, il Consiglio, ne predispone l'ordine del giorno e ne dirige i lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito e al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti. Ogni rinvio è motivato.

Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, le mozioni, gli ordini del giorno. Riceve, inoltre, le interrogazioni, le interpellanze e le altre istanze presentate dai consiglieri e le trasmette al Sindaco. Verifica lo stato di attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
Il Presidente e il Vice Presidente sono revocati, anche disgiuntamente, su motivata proposta scritta di almeno 2/5 dei componenti il Consiglio, presentata al Consiglio stesso ed approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti con votazione palese. La proposta di revoca, da comunicare entro le 48 ore dalla presentazione mediante messo comunale all'interessato, deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro dieci giorni dalla presentazione e discussa, anche a seguito di apposita convocazione nei termini, entro e non oltre i successivi dieci giorni.
In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono nella prima seduta del Consiglio, convocata dopo l'entrata in vigore di questa norma.

 

Art. 8

Funzionamento

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il funzionamento, nell'ambito dei principi contenuti nel presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, previsto dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. n,267/2000, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato utilizzando ogni mezzo di trasmissione che ne documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna deve aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
b) la riunione è valida con la presenza almeno della metà più uno dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco;
e) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri;

d) il Presidente ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di pervenire a decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;
e) è fissato il tempo da dedicare alla trattazione delle interrogazioni presentate;
f) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e le dichiarazioni di voto;
Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti. La seduta è pubblica, la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Tutte le altre sono straordinarie. Il Consiglio Comunale si riunisce nella sede comunale salvo diversa e motivata determinazione del Presidente.
Il Consiglio esamina e partecipa alla definizione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco secondo i termini e le modalità stabiliti nel presente statuto.

Almeno una volta l'anno e, comunque, entro il 30 settembre, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base di nuove esigenze e/o problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

 

Art. 9

Commissioni di controllo e di garanzia

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di controllo e di garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.
La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture e il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
La commissione ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari i quali sono tenuti a fornire ogni atto richiesto.
Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina l'elezione del Presidente, il funzionamento, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori della commissione.

 

Art. 10

Consiglieri comunali

I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza consiliare, e possono presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze, secondo i modi e le forme previste dal regolamento.
I Consiglieri hanno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche che il Sindaco presenta al Consiglio, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti proposti nei modi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e pronunciandosi con la votazione finale sul documento.
I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

I Consiglieri che non intervengono alle sessioni, sia ordinarie che straordinarie, per tre volte consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco, accertate le assenze, provvede ai sensi dell'art. 7, l.n.241/1990, a comunicare per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative e di fornire eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta non inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina gli atti e delibera. La deliberazione è notificata al Consigliere decaduto nei cinque giorni successivi alla pubblicazione.
Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

 

Art. 11

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo secondo le modalità e gli effetti di cui all'ari. 38, comma 8. D.Lgs. n. 267/2000. A norma dello stesso articolo, il Consiglio procede alla surroga.

 

Art. 12

Gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi comunicando per iscritto al Sindaco la propria dichiarazione di appartenenza. Ciascun gruppo elegge un presidente; in difetto è considerato presidente il Consigliere più anziano del gruppo. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il Gruppo Misto. Un gruppo può essere composto anche da un solo Consigliere purché unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio.
La conferenza dei capigruppo, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento, è presieduta e convocata dal Sindaco, di sua iniziativa, o su iniziativa del Consiglio Comunale o dei singoli capigruppo. Ad essa compete di pronunciarsi su tutte le questioni che il Sindaco intende ad essa sottoporre o che i Capigruppo promuovono; di esprimere pareri su questioni riguardanti l'interpretazione del Regolamento o conflitti di competenza tra organi del Comune; di coadiuvare il Sindaco nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
Ai Gruppi consiliari è fornita idonea struttura per l'espletamento della loro funzione, compatibilmente con le disponibilità comunali.

 

Art.13

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche ad eccezione dei casi stabiliti dal Regolamento. In ogni caso le sedute non possono essere pubbliche quando si tratta di formulare apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona.

 

Capo III

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

Art. 14

Composizione e nomina

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 6. Uno degli assessori assume, su nomina del Sindaco, la carica di Vice Sindaco. Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i consiglieri comunali ovvero, in numero non superiore a 1, tra cittadini non facenti parte dei Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere nei modi, nella forme e nei termini previsti dalla legge.
Dell'avvenuta nomina il Sindaco da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge non possono far parte della Giunta il coniuge. gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata nei confronti di un assessore una delle condizioni ostative di cui ai commi precedenti, il Sindaco invita l'interessato a rimuovere la condizione entro dieci giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica.

 

Art. 15

Funzionamento

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, secondo le modalità di convocazione e di funzionamento stabilite dalla Giunta stessa.
La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione salvi i casi in cui è stabilita una maggioranza speciale.
Le votazioni hanno luogo con votazione palese.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, senza prendere parte alla votazione, capigruppo consiliari, esperti, tecnici e funzionari, invitati da chi presiede per l'esame di particolari problemi.

 

Art. 16

Attribuzioni

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Opera esclusivamente attraverso deliberazioni collegiali con le quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi i dirigenti nell'esercizio delle proprie competenze gestionali.
Il Sindaco, con proprio atto, può assegnare a singoli assessori il compito di sovrintendere, vigilare e verificare la gestione di singoli affari, programmi o materie omogenee, nel rispetto dei contenuti del documento politico programmatico. In relazione a programmi o progetti che coinvolgono le competenze di più assessori, il Sindaco attribuisce la funzione di coordinamento all'assessore con competenze prevalenti.
Pone in essere gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze degli altri organi comunali.
Nei confronti del consiglio, la giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del consiglio stesso.

La giunta riferisce annualmente al consiglio per consentire l'esercizio del controllo sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione.
Autorizza la costituzione in giudizio del comune nella persona dei Sindaco nei soli casi in cui i procedimenti giurisdizionali riguardino componenti degli organi di governo.
Impronta la propria attività amministrativa ai principi della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia.

 

Art. 17

Competenze degli assessori

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio dell'attività collegiale della Giunta.
Esercitano, per incarico del Sindaco, funzioni di sovrintendenza sul funzionamento dei servizi e degli uffici e sulla esecuzione degli atti, nell'ambito delle materie e dei settori di attività definiti nell'atto di incarico stesso.

 

Art. 18
Cessazione dalia carica di assessore

L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione, revoca o decesso. In caso di cessazione dalla carica, il Sindaco comunica la sostituzione al consiglio nella prima seduta utile.
Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta devono essere presentate per iscritto al Sindaco, che deve comunicarle al Consiglio nella sua prima seduta utile.
Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili dalla comunicazione al Consiglio
IL Sindaco può revocare, di propria iniziativa e dandone motivata comunicazione al consiglio, l'Assessore comunale nei cui confronti sia venuto meno il rapporto di collaborazione posto a base della primitiva nomina.
Le cause di decadenza e di rimozione sono disciplinate dalla legge.

 

Art. 19

Deliberazioni degli organi collegiali

Alle sedute di Consiglio e di Giunta partecipa il Segretario comunale, curandone la verbalizzazione.
Qualora si trovi in uno dei casi di incompatibilità dovrà astenersi dal partecipare e sarà sostituito da un componente dell'organo collegiale nominato dal Presidente.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario e, qualora immediatamente eseguibili, sono pubblicate all'Albo Pretorio entro cinque giorni.

 

Capo IV

IL SINDACO


Art. 20

Attribuzioni

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui esercita la direzione e la rappresentanza generale e politico-istituzionale. E' Ufficiale del Governo e come tale esercita le funzioni previste dalla legge.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive ai quali può richiedere periodiche relazioni sull'attuazione degli obiettivi. Concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi intendono rendere.
Garantisce l'unità dell'azione politico-amministrativa dell'ente promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Sovrintende all'attuazione degli indirizzi di governo approvati dal consiglio. Assicura il rispetto degli equilibri istituzionali e dell'ordinamento statutario.
Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e tutte le altre istituzioni economiche, culturali e sociali promuovendo ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività.
Convoca i comizi per i referendum consultivi e ne proclama i risultati.

Entro il termine di 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sentita la Giunta, deposita, presso la Segreteria, il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 20 giorni, sentita la conferenza dei presidenti di gruppo, convoca il consiglio per la presentazione e l'esame del documento e per il pronunciamento con voto finale.
Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio; in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie, si verifìchino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili ed urgenti.

Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli arti 107 e ss., D.Lgs. n.267/2000, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali
Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.
~ Abrogato
Esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembrel970, n. 996,approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66;
Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. abrogato.

Emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui alle vigenti disposizioni normative giusta le previsioni dell'alt. 38 della legge 8 giugno 1990, n,142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati, sono pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, periodo durante il quale devono essere sottoposti a forme di pubblicità ulteriori che li rendano conoscibili e accessibili a chiunque intenda consultarli. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario.
Esercita, con facoltà di delega, la rappresentanza legale in giudizio dell'ente nei casi di cui all'ari:. 16, comma 6, del presente statuto.
Esplica il suo mandato nell'osservanza delle leggi e delle norme del presente Statuto.

 

Art.21

Vicesindaco

Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco tra i componenti la Giunta ed è colui che è deputato a sostituirlo nei casi contemplati dalla vigente legislazione.
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'alt. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n,16.

 

Art. 22

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di giorni dieci e non oltre giorni trenta dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.