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TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
GLI ORGANI DEL COMUNE
Art. 6
Organi del Comune e loro funzioni |
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Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale e il
Sindaco.
Le funzioni, le attribuzioni, i poteri, i doveri e le prerogative degli
Organi Comunali sono stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai
Regolamenti. |
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Capo II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 7
Attribuzioni |
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Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo del Comune. Interprete degli interessi generali
della comunità, determina gli indirizzi dell'azione amministrativa e ne
esercita il controllo per assicurare il conseguimento degli obiettivi
stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
Esercita le competenze previste dalla legge secondo i principi e le
modalità stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di trasparenza e
legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
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Art. 7 bis
Presidenza |
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Il Consiglio provvede, nella prima seduta, subito dopo la convalida
degli eletti, a nominare nel suo seno, con votazione segreta e a
maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, il Presidente e, subito dopo,
il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento temporaneo.
In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente,
ne assume le funzioni il consigliere anziano e in caso di assenza o
impedimento anche di quest'ultimo, chi lo segue nella graduatoria di
anzianità determinata ai sensi di legge.
In caso di dimissioni o vacanza dalla carica per qualsiasi causa, il
Consiglio procede alla nomina del nuovo Presidente o Vice Presidente
entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni o della causa della
vacanza al Consiglio.
La carica di Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo.
Il Presidente convoca, sentito il Sindaco, il Consiglio, ne predispone
l'ordine del giorno e ne dirige i lavori a garanzia delle regole
democratiche del dibattito e al fine di conseguire decisioni rapide ed
efficienti. Ogni rinvio è motivato.
Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, le mozioni, gli
ordini del giorno. Riceve, inoltre, le interrogazioni, le interpellanze
e le altre istanze presentate dai consiglieri e le trasmette al Sindaco.
Verifica lo stato di attuazione delle deliberazioni del Consiglio.
Il Presidente e il Vice Presidente sono revocati, anche disgiuntamente,
su motivata proposta scritta di almeno 2/5 dei componenti il Consiglio,
presentata al Consiglio stesso ed approvata a maggioranza dei 2/3 dei
componenti con votazione palese. La proposta di revoca, da comunicare
entro le 48 ore dalla presentazione mediante messo comunale
all'interessato, deve essere iscritta all'ordine del giorno del
Consiglio entro dieci giorni dalla presentazione e discussa, anche a
seguito di apposita convocazione nei termini, entro e non oltre i
successivi dieci giorni.
In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente e del Vice
Presidente avvengono nella prima seduta del Consiglio, convocata dopo
l'entrata in vigore di questa norma.
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Art. 8
Funzionamento |
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Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il
funzionamento, nell'ambito dei principi contenuti nel presente Statuto,
è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta,
previsto dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. n,267/2000, in conformità ai
seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al
consigliere nel domicilio dichiarato utilizzando ogni mezzo di
trasmissione che ne documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna
deve aver luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione;
b) la riunione è valida con la presenza almeno della metà più uno dei
consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la
riunione è valida con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri
assegnati escluso il Sindaco;
e) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata
assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e
ai singoli consiglieri;
d) il Presidente ha poteri di convocazione e di direzione dei lavori a
garanzia delle regole democratiche del dibattito al fine di pervenire a
decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;
e) è fissato il tempo da dedicare alla trattazione delle interrogazioni
presentate;
f) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le
repliche e le dichiarazioni di voto;
Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale,
quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli
eletti. La seduta è pubblica, la votazione è palese e ad esse possono
partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e
straordinarie. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per
l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Tutte
le altre sono straordinarie. Il Consiglio Comunale si riunisce nella
sede comunale salvo diversa e motivata determinazione del Presidente.
Il Consiglio esamina e partecipa alla definizione delle linee
programmatiche presentate dal Sindaco secondo i termini e le modalità
stabiliti nel presente statuto.
Almeno una volta l'anno e, comunque, entro il 30 settembre,
contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali
di bilancio il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee
programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori. E' facoltà del
Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato,
con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche,
sulla base di nuove esigenze e/o problematiche che dovessero emergere in
ambito locale.
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Art. 9
Commissioni di controllo e di garanzia |
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Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il
Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di controllo e di
garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi
consiliari regolarmente costituiti.
Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza,
che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle
minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta
di istituzione della commissione.
La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le
strutture e il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo
scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
La commissione ha il potere di acquisire informazioni da amministratori
e funzionari i quali sono tenuti a fornire ogni atto richiesto.
Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina l'elezione del
Presidente, il funzionamento, l'organizzazione e le forme di pubblicità
dei lavori della commissione.
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Art. 10
Consiglieri comunali |
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I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e,
in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.
I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di
competenza consiliare, e possono presentare mozioni, interrogazioni ed
interpellanze, secondo i modi e le forme previste dal regolamento.
I Consiglieri hanno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche che il Sindaco presenta al Consiglio, proponendo le
integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di
appositi emendamenti proposti nei modi previsti dal Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale e pronunciandosi con la votazione
finale sul documento.
I Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Sindaco un'adeguata e
preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.
I Consiglieri che non intervengono alle sessioni, sia ordinarie che
straordinarie, per tre volte consecutive ovvero a cinque sedute
nell'anno senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con
deliberazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco, accertate le assenze,
provvede ai sensi dell'art. 7, l.n.241/1990, a comunicare per iscritto
all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere
ha facoltà di far valere le cause giustificative e di fornire eventuali
documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione
scritta non inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento.
Scaduto tale termine, il Consiglio esamina gli atti e delibera. La
deliberazione è notificata al Consigliere decaduto nei cinque giorni
successivi alla pubblicazione.
Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale.
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Art. 11
Dimissioni |
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Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal
Consigliere medesimo secondo le modalità e gli effetti di cui all'ari.
38, comma 8. D.Lgs. n. 267/2000. A norma dello stesso articolo, il
Consiglio procede alla surroga.
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Art. 12
Gruppi consiliari |
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I Consiglieri si costituiscono in gruppi comunicando per iscritto al
Sindaco la propria dichiarazione di appartenenza. Ciascun gruppo elegge
un presidente; in difetto è considerato presidente il Consigliere più
anziano del gruppo. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler
appartenere ad un gruppo formano il Gruppo Misto. Un gruppo può essere
composto anche da un solo Consigliere purché unico rappresentante di una
lista che ha ottenuto un solo seggio.
La conferenza dei capigruppo, le cui attribuzioni e modalità di
funzionamento sono disciplinate dal regolamento, è presieduta e
convocata dal Sindaco, di sua iniziativa, o su iniziativa del Consiglio
Comunale o dei singoli capigruppo. Ad essa compete di pronunciarsi su
tutte le questioni che il Sindaco intende ad essa sottoporre o che i
Capigruppo promuovono; di esprimere pareri su questioni riguardanti
l'interpretazione del Regolamento o conflitti di competenza tra organi
del Comune; di coadiuvare il Sindaco nell'organizzazione dei lavori del
Consiglio e delle Commissioni consiliari.
Ai Gruppi consiliari è fornita idonea struttura per l'espletamento della
loro funzione, compatibilmente con le disponibilità comunali.
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Art.13
Pubblicità delle sedute |
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Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche ad eccezione dei casi
stabiliti dal Regolamento. In ogni caso le sedute non possono essere
pubbliche quando si tratta di formulare apprezzamenti o valutazioni
sulle qualità soggettive di una persona.
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Capo III
LA GIUNTA MUNICIPALE
Art. 14
Composizione e nomina |
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La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non
superiore a 6. Uno degli assessori assume, su nomina del Sindaco, la
carica di Vice Sindaco. Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i
consiglieri comunali ovvero, in numero non superiore a 1, tra cittadini
non facenti parte dei Consiglio ed in possesso dei requisiti di
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
nei modi, nella forme e nei termini previsti dalla legge.
Dell'avvenuta nomina il Sindaco da comunicazione al Consiglio nella
prima seduta successiva all'elezione.
Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge non possono far
parte della Giunta il coniuge. gli ascendenti ed i discendenti, i
parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata nei confronti di
un assessore una delle condizioni ostative di cui ai commi precedenti,
il Sindaco invita l'interessato a rimuovere la condizione entro dieci
giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla
carica.
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Art. 15
Funzionamento |
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La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, secondo le modalità di
convocazione e di funzionamento stabilite dalla Giunta stessa.
La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei
propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti
alla riunione salvi i casi in cui è stabilita una maggioranza speciale.
Le votazioni hanno luogo con votazione palese.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono
partecipare, senza prendere parte alla votazione, capigruppo consiliari,
esperti, tecnici e funzionari, invitati da chi presiede per l'esame di
particolari problemi.
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Art. 16
Attribuzioni |
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La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e
nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Opera
esclusivamente attraverso deliberazioni collegiali con le quali si
indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri
cui dovranno attenersi i dirigenti nell'esercizio delle proprie
competenze gestionali.
Il Sindaco, con proprio atto, può assegnare a singoli assessori il
compito di sovrintendere, vigilare e verificare la gestione di singoli
affari, programmi o materie omogenee, nel rispetto dei contenuti del
documento politico programmatico. In relazione a programmi o progetti
che coinvolgono le competenze di più assessori, il Sindaco attribuisce
la funzione di coordinamento all'assessore con competenze prevalenti.
Pone in essere gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo, che non siano riservati dalla legge
al consiglio e che non ricadano nelle competenze degli altri organi
comunali.
Nei confronti del consiglio, la giunta svolge attività propositiva e di
impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla
competenza del consiglio stesso.
La giunta riferisce annualmente al consiglio per consentire l'esercizio
del controllo sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e
dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione.
Autorizza la costituzione in giudizio del comune nella persona dei
Sindaco nei soli casi in cui i procedimenti giurisdizionali riguardino
componenti degli organi di governo.
Impronta la propria attività amministrativa ai principi della
trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia.
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Art. 17
Competenze degli assessori |
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Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto
all'esercizio dell'attività collegiale della Giunta.
Esercitano, per incarico del Sindaco, funzioni di sovrintendenza sul
funzionamento dei servizi e degli uffici e sulla esecuzione degli atti,
nell'ambito delle materie e dei settori di attività definiti nell'atto
di incarico stesso.
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Art. 18
Cessazione dalia carica di assessore |
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L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza,
rimozione, revoca o decesso. In caso di cessazione dalla carica, il
Sindaco comunica la sostituzione al consiglio nella prima seduta utile.
Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta devono essere presentate
per iscritto al Sindaco, che deve comunicarle al Consiglio nella sua
prima seduta utile.
Le dimissioni sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili
dalla comunicazione al Consiglio
IL Sindaco può revocare, di propria iniziativa e dandone motivata
comunicazione al consiglio, l'Assessore comunale nei cui confronti sia
venuto meno il rapporto di collaborazione posto a base della primitiva
nomina.
Le cause di decadenza e di rimozione sono disciplinate dalla legge.
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Art. 19
Deliberazioni degli organi collegiali |
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Alle sedute di Consiglio e di Giunta partecipa il Segretario comunale,
curandone la verbalizzazione.
Qualora si trovi in uno dei casi di incompatibilità dovrà astenersi dal
partecipare e sarà sostituito da un componente dell'organo collegiale
nominato dal Presidente.
I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario e,
qualora immediatamente eseguibili, sono pubblicate all'Albo Pretorio
entro cinque giorni.
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Capo IV
IL SINDACO
Art. 20
Attribuzioni |
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Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di
cui esercita la direzione e la rappresentanza generale e
politico-istituzionale. E' Ufficiale del Governo e come tale esercita le
funzioni previste dalla legge.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive ai
quali può richiedere periodiche relazioni sull'attuazione degli
obiettivi. Concorda con gli assessori le dichiarazioni che questi
intendono rendere.
Garantisce l'unità dell'azione politico-amministrativa dell'ente
promuovendo e coordinando l'attività degli assessori. Sovrintende
all'attuazione degli indirizzi di governo approvati dal consiglio.
Assicura il rispetto degli equilibri istituzionali e dell'ordinamento
statutario.
Assicura il costante collegamento del Comune con lo Stato, la Regione e
tutte le altre istituzioni economiche, culturali e sociali promuovendo
ogni iniziativa tesa allo sviluppo della collettività.
Convoca i comizi per i referendum consultivi e ne proclama i risultati.
Entro il termine di 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sentita
la Giunta, deposita, presso la Segreteria, il documento contenente le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato. Entro i successivi 20 giorni, sentita la
conferenza dei presidenti di gruppo, convoca il consiglio per la
presentazione e l'esame del documento e per il pronunciamento con voto
finale.
Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati
dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari
di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio; in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie, si verifìchino particolari necessità
dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili ed
urgenti.
Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli arti 107 e ss., D.Lgs. n.267/2000,
nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali
Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le
aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti
all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il
Consiglio Comunale;
Collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità
di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.
~ Abrogato
Esercita le competenze in materia di informazione della popolazione su
situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del
regolamento di esecuzione della legge 8 dicembrel970, n. 996,approvato
con D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66;
Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con
tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. abrogato.
Emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle
materie e per le finalità di cui alle vigenti disposizioni normative
giusta le previsioni dell'alt. 38 della legge 8 giugno 1990, n,142. Tali
provvedimenti devono essere adeguatamente motivati, sono pubblicati per
15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, periodo durante il quale devono
essere sottoposti a forme di pubblicità ulteriori che li rendano
conoscibili e accessibili a chiunque intenda consultarli. La loro
efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il
periodo in cui perdura la necessità. Quando l'ordinanza ha carattere
individuale, essa deve essere notificata al destinatario.
Esercita, con facoltà di delega, la rappresentanza legale in giudizio
dell'ente nei casi di cui all'ari:. 16, comma 6, del presente statuto.
Esplica il suo mandato nell'osservanza delle leggi e delle norme del
presente Statuto.
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Art.21
Vicesindaco |
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Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco tra i componenti la Giunta ed
è colui che è deputato a sostituirlo nei casi contemplati dalla vigente
legislazione.
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di
impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio
della funzione adottata ai sensi dell'alt. 15, comma 4 bis della legge
19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio
1992, n,16.
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Art. 22
Mozione di sfiducia |
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Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o
della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due
quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e
viene messa in discussione non prima di giorni dieci e non oltre giorni
trenta dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio
e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del
Sindaco e della Giunta. |
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