LA SEPARAZIONE

Dal punto di vista giuridico, la separazione consiste nell'interruzione di tutti quei diritti e doveri che i coniugi rispettivamente acquistano e si assumono con la celebrazione del matrimonio, tranne quelli di assistenza e di reciproco rispetto.
I coniugi che hanno raggiunto un accordo per la separazione possono chiedere al tribunale civile la separazione consensuale.
Se l'accordo viene a mancare, i coniugi devono contattare un avvocato che si rivolga al giudice, sempre presso il tribunale civile. È questo il caso della separazione giudiziale.
I coniugi possono anche decidere di separarsi senza alcuna formalizzazione legale. In questo caso si verifica la separazione di fatto.
Gli effetti della separazione possono cessare automaticamente con la riconciliazione dei coniugi.

La separazione consensuale
La separazione consensuale, disciplinata dall'art. 158 del Codice civile, si verifica per accordo delle parti, quando cioè sia la moglie che il marito sono d'accordo su tutte le situazioni economiche, patrimoniali e personali che sorgeranno a seguito della separazione. In tal caso il tribunale si limiterà a ratificare tutti i patti e gli accordi intervenuti fra i coniugi conferendo cosi efficacia alla separazione.
Entrambi i coniugi dovranno rivolgersi ad un legale, che può anche essere lo stesso per entrambi, il quale presenterà un ricorso al tribunale, nel quale dovranno essere contenuti tutti gli accordi presi dai due coniugi.
Preso atto del ricorso il tribunale fisserà un'udienza alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e nella quale il giudice tenterà la riconciliazione. Successivamente il tribunale si pronuncerà emettendo un decreto di omologazione di quanto deciso in sede di udienza e conferendo piena efficacia agli accordi raggiunti e quindi alla separazione.

La separazione giudiziale
La separazione giudiziale, secondo l'art. 151 del Codice civile, è quella pronunciata dal tribunale al quale uno dei due coniugi si è rivolto quando non si è riusciti a trovare un accordo su tutte le questioni economiche e personali attinenti la famiglia (affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento). In tal caso si instaurerà una vera e propria causa legale.
Uno dei due coniugi si rivolgerà ad un legale il quale, sentite le sue ragioni, potrà cercare degli accordi con l'altro coniuge, oppure potrà direttamente depositare il ricorso contenente la domanda di separazione, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda. Il presidente del tribunale fisserà con un decreto il giorno in cui i due coniugi dovranno comparire. In tale udienza i coniugi devono presentarsi personalmente davanti al presidente del tribunale il quale li sentirà prima separatamente e poi congiuntamente tentando la conciliazione.
Se la conciliazione non riesce il presidente del tribunale potrà emanare dei provvedimenti temporanei ed urgenti relativamente ai figli e alla casa coniugale. Inoltre nominerà un giudice istruttore fissando la prima udienza davanti a quest'altro giudice. Davanti al giudice istruttore si svolgerà una vera e propria causa civile. Al termine della causa il tribunale emanerà la sentenza di separazione. Inoltre il giudice, su richiesta di una parte e qualora ne ricorrano le circostanze, può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione.

La separazione di fatto
Questo tipo di separazione si ha quando, indipendentemente da una richiesta giudiziale, le parti decidono di separarsi senza alcuna formalità, di comune accordo. La separazione di fatto non ha alcun effetto giuridico o ne ha in forma molto limitata. Per questa ragione non si sospendono gli obblighi matrimoniali.

La riconciliazione
Gli effetti della separazione possono cessare automaticamente con la riconciliazione dei coniugi. Questa può avvenire in modo espresso e, quindi, essere consacrata da un accordo formale, o in modo tacito con la ripresa cioè della vita in comune. Non è necessaria quindi alcuna pronuncia del giudice ma è la riconciliazione stessa, in qualunque modo essa avvenga, a far cessare automaticamente gli effetti della separazione.