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Dal
punto di vista giuridico, la separazione consiste nell'interruzione di
tutti quei diritti e doveri che i coniugi rispettivamente acquistano e
si assumono con la celebrazione del matrimonio, tranne quelli di
assistenza e di reciproco rispetto.
I coniugi che hanno raggiunto un accordo
per la separazione possono chiedere al tribunale civile la separazione
consensuale.
Se l'accordo viene
a mancare, i coniugi devono contattare un avvocato che si rivolga al
giudice, sempre presso il tribunale civile. È questo il caso della
separazione giudiziale.
I coniugi
possono anche decidere di separarsi senza alcuna formalizzazione legale.
In questo caso si verifica la separazione di fatto.
Gli effetti
della separazione possono cessare automaticamente con la riconciliazione
dei coniugi.
La separazione consensuale
La
separazione consensuale, disciplinata dall'art. 158 del Codice civile,
si verifica per accordo delle parti, quando cioè sia la moglie che il
marito sono d'accordo su tutte le situazioni economiche, patrimoniali e
personali che sorgeranno a seguito della separazione. In tal caso il
tribunale si limiterà a ratificare tutti i patti e gli accordi
intervenuti fra i coniugi conferendo cosi efficacia alla separazione.
Entrambi i
coniugi dovranno rivolgersi ad un legale, che può anche essere lo stesso
per entrambi, il quale presenterà un ricorso al tribunale, nel quale
dovranno essere contenuti tutti gli accordi presi dai due coniugi.
Preso atto
del ricorso il tribunale fisserà un'udienza alla quale i coniugi
dovranno comparire personalmente e nella quale il giudice tenterà la
riconciliazione. Successivamente il tribunale si pronuncerà emettendo un
decreto di omologazione di quanto deciso in sede di udienza e conferendo
piena efficacia agli accordi raggiunti e quindi alla separazione.
La separazione giudiziale
La
separazione giudiziale, secondo l'art. 151 del Codice civile, è quella
pronunciata dal tribunale al quale uno dei due coniugi si è rivolto
quando non si è riusciti a trovare un accordo su tutte le questioni
economiche e personali attinenti la famiglia (affidamento dei figli,
assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento). In tal caso
si instaurerà una vera e propria causa legale.
Uno dei due
coniugi si rivolgerà ad un legale il quale, sentite le sue ragioni,
potrà cercare degli accordi con l'altro coniuge, oppure potrà
direttamente depositare il ricorso contenente la domanda di separazione,
con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda. Il
presidente del tribunale fisserà con un decreto il giorno in cui i due
coniugi dovranno comparire. In tale udienza i coniugi devono presentarsi
personalmente davanti al presidente del tribunale il quale li sentirà
prima separatamente e poi congiuntamente tentando la conciliazione.
Se la
conciliazione non riesce il presidente del tribunale potrà emanare dei
provvedimenti temporanei ed urgenti relativamente ai figli e alla casa
coniugale. Inoltre nominerà un giudice istruttore fissando la prima
udienza davanti a quest'altro giudice. Davanti al giudice istruttore si
svolgerà una vera e propria causa civile. Al termine della causa il
tribunale emanerà la sentenza di separazione. Inoltre il giudice, su
richiesta di una parte e qualora ne ricorrano le circostanze, può
dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione.
La separazione di fatto
Questo
tipo di separazione si ha quando, indipendentemente da una richiesta
giudiziale, le parti decidono di separarsi senza alcuna formalità, di
comune accordo. La separazione di fatto non ha alcun effetto giuridico o
ne ha in forma molto limitata. Per questa ragione non si sospendono gli
obblighi matrimoniali.
La riconciliazione
Gli
effetti della separazione possono cessare automaticamente con la
riconciliazione dei coniugi. Questa può avvenire in modo espresso e,
quindi, essere consacrata da un accordo formale, o in modo tacito con la
ripresa cioè della vita in comune. Non è necessaria quindi alcuna
pronuncia del giudice ma è la riconciliazione stessa, in qualunque modo
essa avvenga, a far cessare automaticamente gli effetti della
separazione.
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