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Sia
il matrimonio civile che il matrimonio concordatario possono essere
dichiarati nulli.
In
generale, la nullità è disposta quando si è di fronte ad una violazione
della legge di carattere estremamente grave e non rimediabile, che
sancisce i requisiti per la celebrazione del matrimonio e gli
impedimenti dei coniugi.
Si
pensi al vincolo di precedente matrimonio, al delitto perpetrato
sull'altro coniuge oppure all'impedimento derivato da un legame di
parentela o affinità che non può essere rimosso nemmeno con
l'autorizzazione del tribunale.
In
tali casi, la legittimazione ad agire in giudizio, ovvero il potere di
chiedere la nullità del matrimonio, spetta a più persone oltre ai
coniugi, fra cui gli ascendenti prossimi, il Pubblico ministero e tutti
coloro che hanno un interesse legittimo ed attuale ad ottenere una tale
pronuncia.
Quanto al
matrimonio concordatario,
il tribunale ecclesiastico dichiara solo la nullità del matrimonio se
riscontra che motivi di particolare gravità permettono di considerarlo,
quanto agli effetti, come se non fosse mai stato celebrato.
I
più frequenti motivi di nullità sono l'esclusione di una delle finalità
essenziali del matrimonio ovvero la fedeltà, l'indissolubilità del
vincolo, la procreazione, l'impotenza dell'uomo e della donna, la
violenza fisica ed il timore, l'errore sulla persona del coniuge.
Una volta ottenuta la pronuncia del tribunale ecclesiastico, al fine di
conseguire gli effetti dello stato libero derivanti dall'annotazione
della sentenza presso i registri dello stato civile, occorrerà chiedere
alla Corte d'appello la declaratoria di validità mediante un
procedimento detto "giudizio di delibazione".
La sentenza ecclesiastica
di nullità resa esecutiva con la delibazione permetterà di celebrare
nuove nozze con rito religioso cattolico.
A differenza di quanto
sopra, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
produce quale effetto principale il venir meno di tutti i diritti e
doveri reciproci dei coniugi ad eccezione dell'obbligo di pagamento di
un assegno "divorziale".
In questo caso è preclusa
ogni possibilità di celebrare un nuovo matrimonio con rito religioso
cattolico.
Esistono altri casi che la
legge considera meno gravi, detti di annullabilità e che talvolta
possono essere sanati con il verificarsi di un evento. Ad esempio: il
minore che si sposa senza l'autorizzazione del tribunale dopo un anno
dal raggiungimento della maggiore età non può più chiedere
l'annullamento.
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