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Il
divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile.
Secondo l'art. 1 della
Legge n. 898 del 1970,
il divorzio può essere pronunciato solo con una
sentenza dopo che il giudice abbia accertato la concreta impossibilità
di una conciliazione e l'esistenza di una delle cause di divorzio
tassativamente previste. La procedura per l'ottenimento del divorzio
varia a seconda che lo stesso sia consensuale e contenzioso.
In seguito al
divorzio viene meno l'obbligo di assistenza materiale ed economica, ma
il tribunale può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente
all'altro coniuge un assegno quando quest'ultimo non abbia mezzi
adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
Restano però
immutati i doveri verso i figli e la titolarità della potestà
genitoriale, mentre il suo esercizio compete al genitore affidatario. Il
genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di contribuire al
mantenimento dei figli e di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione. Per questa ragione deve avere la possibilità di trascorrere
con i figli periodi di tempo.
La
sentenza di divorzio ha precise conseguenze patrimoniali e nei rapporti
con i figli.
Quando si può fare
richiesta di divorzio
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Dopo la pronuncia, con sentenza definitiva, della separazione
giudiziale fra i coniugi oppure quando sia stata omologata la
separazione consensuale e siano trascorsi tre anni dalla
comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.
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A seguito della
condanna di un coniuge, anche per fatti anteriormente commessi,
all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare
gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della
prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio
del coniuge).
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Se uno dei
coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento
o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo
matrimonio.
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Se il matrimonio
non è stato consumato.
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Se è passata in
giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso.
La procedura di divorzio
Qualora
sussista l'accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può anche
essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al tribunale in cui
uno dei due abbia la residenza o il domicilio. Se non sussiste
l'accordo, il coniuge che vuole il divorzio può presentare il ricorso,
contenente la domanda di scioglimento del matrimonio e quindi di
divorzio, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda,
presso il tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha la propria
residenza o domicilio.
Presentato e
depositato il ricorso, il presidente del tribunale fissa la data di
comparizione dei due coniugi davanti a sé. In tale udienza il presidente
sentirà i due coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando
la conciliazione.
Se il tentativo di
conciliazione fallisce, il presidente del tribunale può ordinare i
provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse
dei coniugi e dei figli, che a questo scopo possono essere ascoltati dal
presidente del tribunale. Successivamente il presidente del tribunale
nominerà un giudice istruttore e fisserà l'udienza di comparizione dei
due coniugi.
L'affidamento dei minori
Il
tribunale, con l'emanazione della sentenza di divorzio o di separazione,
sceglie il coniuge a cui affidare
i figli facendo esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale
degli stessi.
Il
genitore a cui sono stati affidati i figli ha l'esercizio esclusivo
della potestà su di essi, a meno che non ci sia una diversa disposizione
del tribunale, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli devono
essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo. Di fatto anche
il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di partecipare e
vigilare sull'educazione e istruzione del figlio, partecipando alle
decisioni importanti che riguardano quest'ultimo.
Alcune volte il tribunale può stabilire l'affidamento congiunto o
alternato dei figli ad entrambi i genitori. L'affidamento congiunto si
ha quando entrambi i genitori mantengono il diritto di convivere con i
figli. L'affidamento alternato si ha, invece, quando i figli vengono
affidati alternativamente e quindi per periodi prestabiliti a uno o
all'altro coniuge.
Il mantenimento dei figli
Il coniuge al
quale sono affidati i figli ha diritto a percepire un contributo
economico, da parte del coniuge non affidatario, per il loro
mantenimento.
Il
coniuge affidatario potrà naturalmente gestire le somme versate a titolo
di contributo dall'altro coniuge secondo il proprio apprezzamento.
Il
coniuge obbligato al versamento ha la facoltà di ricorrere al giudice
qualora siano state assunte decisioni contrarie all'interesse dei
minori.
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