IL DIVORZIO

Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile.
Secondo l'art. 1 della Legge n. 898 del 1970, il divorzio può essere pronunciato solo con una sentenza dopo che il giudice abbia accertato la concreta impossibilità di una conciliazione e l'esistenza di una delle cause di divorzio tassativamente previste. La procedura per l'ottenimento del divorzio varia a seconda che lo stesso sia consensuale e contenzioso.
In seguito al divorzio viene meno l'obbligo di assistenza materiale ed economica, ma il tribunale può disporre l'obbligo di corrispondere periodicamente all'altro coniuge un assegno quando quest'ultimo non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
Restano però immutati i doveri verso i figli e la titolarità della potestà genitoriale, mentre il suo esercizio compete al genitore affidatario. Il genitore non affidatario conserva il diritto-dovere di contribuire al mantenimento dei figli e di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Per questa ragione deve avere la possibilità di trascorrere con i figli periodi di tempo.

La sentenza di divorzio ha precise conseguenze patrimoniali e nei rapporti con i figli.

Quando si può fare richiesta di divorzio

  • Dopo la pronuncia, con sentenza definitiva, della separazione giudiziale fra i coniugi oppure quando sia stata omologata la separazione consensuale e siano trascorsi tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.

  • A seguito della condanna di un coniuge, anche per fatti anteriormente commessi, all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità (incesto, violenza carnale, costrizione o sfruttamento della prostituzione, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio del coniuge).

  • Se uno dei coniugi, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero un nuovo matrimonio.

  • Se il matrimonio non è stato consumato.

  • Se è passata in giudicato la sentenza con cui l'altro coniuge ha cambiato sesso.

 

La procedura di divorzio
Qualora sussista l'accordo tra i due coniugi, la domanda di divorzio può anche essere presentata congiuntamente da entrambi davanti al tribunale in cui uno dei due abbia la residenza o il domicilio. Se non sussiste l'accordo, il coniuge che vuole il divorzio può presentare il ricorso, contenente la domanda di scioglimento del matrimonio e quindi di divorzio, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda, presso il tribunale del luogo in cui l'altro coniuge ha la propria residenza o domicilio.
Presentato e depositato il ricorso, il presidente del tribunale fissa la data di comparizione dei due coniugi davanti a sé. In tale udienza il presidente sentirà i due coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentando la conciliazione.
Se il tentativo di conciliazione fallisce, il presidente del tribunale può ordinare i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse dei coniugi e dei figli, che a questo scopo possono essere ascoltati dal presidente del tribunale. Successivamente il presidente del tribunale nominerà un giudice istruttore e fisserà l'udienza di comparizione dei due coniugi.

L'affidamento dei minori
Il tribunale, con l'emanazione della sentenza di divorzio o di separazione, sceglie il coniuge a cui affidare i figli facendo esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi.
Il genitore a cui sono stati affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi, a meno che non ci sia una diversa disposizione del tribunale, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo. Di fatto anche il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di partecipare e vigilare sull'educazione e istruzione del figlio, partecipando alle decisioni importanti che riguardano quest'ultimo.
Alcune volte il tribunale può stabilire l'affidamento congiunto o alternato dei figli ad entrambi i genitori. L'affidamento congiunto si ha quando entrambi i genitori mantengono il diritto di convivere con i figli. L'affidamento alternato si ha, invece, quando i figli vengono affidati alternativamente e quindi per periodi prestabiliti a uno o all'altro coniuge.

Il mantenimento dei figli
Il coniuge al quale sono affidati i figli ha diritto a percepire un contributo economico, da parte del coniuge non affidatario, per il loro mantenimento.
Il coniuge affidatario potrà naturalmente gestire le somme versate a titolo di contributo dall'altro coniuge secondo il proprio apprezzamento.
Il coniuge obbligato al versamento ha la facoltà di ricorrere al giudice qualora siano state assunte decisioni contrarie all'interesse dei minori.