TRASPORTO DELLA SALMA IN UN ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO

Il trasporto della salma in altro Comune e' autorizzato dal Sindaco previo parere favorevole dell'Autorità Sanitaria;

Il trasporto di una salma all'estero e' autorizzato dal Sindaco previo parere favorevole dell'Autorità Sanitaria a mezzo:

  1. PASSAPORTO FUNERARIO se la salma e' diretta in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino:
    (Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia)

  2. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESTERO se la salma e' diretta in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione. In questo caso occorre anche il nulla osta all'introduzione della salma nel paese estero rilasciato dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese straniero in Italia, con firma legalizzata presso la Prefettura.