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RILASCIO
La
domanda per il rilascio può essere presentata
presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di
domicilio o di dimora:
La documentazione
Alla
domanda è necessario allegare:
-
un documento di
riconoscimento valido;
-
2 foto formato
tessera identiche e recenti;
-
1 marca per
concessioni governative di € 40,29 per
passaporto;
-
la ricevuta di
pagamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine
e di € 45,62 per quello a 48 pagine.
Il
versamento va effettuato sul conto corrente n.
67422808 intestato a: Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro.
La causale è: 'importo
per il rilascio del passaporto elettronico'.
Vi consigliamo di
utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti
dagli uffici postali.
Se chi richiede il
passaporto ha figli minori, anche non conviventi, è
necessario che entrambi i genitori firmino, presso
l'ufficio in cui si presenta la documentazione, la
dichiarazione di figli minori.
Se l'altro genitore è
impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione,
può allegare una
fotocopia del documento firmato in originale
e il suo
assenso scritto.
Passaporto per i
Religiosi
Alla
domanda è necessario allegare:
-
2 foto tessera
identiche e recenti;
-
un documento di
riconoscimento valido;
-
l’attestato
rilasciato da superiori dell’ordine religioso,
da cui si evince la sede e la durata della
missione.
Altri casi
Per
tutti i casi non contemplati rivolgersi direttamente
all'ufficio passaporti della questura.
RINNOVO E PROROGA
Dal
2003 la legge ha elevato a dieci anni la validità
del passaporto, eliminando l'obbligo del rinnovo
quinquennale.
Per chi avesse fatto
il passaporto prima di quella data è possibile
prorogare la durata fino ad un massimo di 10 anni
dalla data del rilascio, presentando la
domanda (pdf 228 Kb) presso i seguenti uffici:
Per il rinnovo del
passaporto è necessario presentare la
domanda e
il vecchio
passaporto.
DUPLICATO
Se
il passaporto è stato smarrito, rubato o se le
pagine sono esaurite, è possibile richiederne uno
nuovo che avrà una validità di dieci anni.
Se la domanda viene
presentata a seguito di smarrimento o di furto è
necessario allegare la relativa denuncia. Se si
richiede il nuovo passaporto per deterioramento, è
necessario consegnare il vecchio passaporto.
La
domanda può essere presentata presso la
Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza, i
Carabinieri e gli uffici postali.
Alla domanda si deve
allegare:
-
un documento di
riconoscimento valido;
-
2
foto tessera (pdf 206 kb) ) identiche e
recenti;
-
l’assenso del
coniuge o del convivente se si tratta di figli
minori;
-
1 marca per
concessioni governative da € 40,29. La marca non
è necessaria se il passaporto è stato rilasciato
nell'anno in corso;
-
attestazione di
versamento di euro 44,66 per il libretto a 32
pagine e di euro 45,62 per quello a 48 pagine (quest’ultimo
non ancora distribuito).
Il
versamento va effettuato sul c/c postale n. 67422808
intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento del tesoro.
La causale è: "importo
per il rilascio del passaporto elettronico".
PASSAPORTO PER I MINORI
Il
minore può viaggiare:
-
fino a 15 anni,
con un certificato o estratto di nascita
vidimato dal questore (cosiddetto
lasciapassare);
-
fino a 16 anni,
con l’iscrizione sul passaporto di un genitore o
di chi ne fa le veci;
-
con il passaporto
individuale, che diventa obbligatorio al
compimento del 16° anno.
Il
certificato o l'estratto di nascita viene rilasciato
dal comune di residenza del minore.
Se si viaggia nei
paesi dell’Unione Europea è sufficiente che il
minore abbia la carta d’identità valida per
l’espatrio (anche questa rilasciata dal comune di
residenza).
Per richiedere il
passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso
di entrambi i genitori (coniugati, conviventi,
separati o divorziati). Questi devono firmare
l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la
documentazione. In mancanza dell’assenso viene
richiesto il nulla osta del giudice tutelare.
Se l'altro genitore è
impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione,
può allegare una
fotocopia del documento firmato in originale
e il suo
assenso scritto.
N.B.
I minori di 10 anni
che utilizzano il passaporto individuale devono
viaggiare con uno dei genitori o con chi ne fa le
veci.
Diversamente, deve
essere riportato il nome della persona o dell'ente
cui il minore viene affidato sullo stesso passaporto
o in una
dichiarazione
di accompagno, sottoscritta da chi esercita
sul minore la potestà e vistata dagli organi
competenti al rilascio del passaporto.
PASSAPORTO COLLETTIVO
Il
passaporto collettivo può essere rilasciato per
motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od
altri previsti da accordi internazionali.
Questo tipo di
passaporto può essere richiesto dal capogruppo
esclusivamente presso la questura e consente
l’espatrio per
un solo viaggio,
di gruppi di minimo
5
persone e non
superiore a 50.
La sua durata massima è di
4 mesi
dalla data di rilascio.
Il
capogruppo
deve essere titolare di
passaporto
individuale in corso di validità.
Al modulo di richiesta
si deve allegare:
Al passaporto
collettivo, che deve indicare i nominativi dei
componenti il gruppo, è necessario allegare:
-
il versamento di €
2,58 per ogni partecipante (esclusi i minori di
anni 10) da corrispondere in unica soluzione sul
c/c 8003 intestato a: "Agenzia dell’Entrate -
Ufficio di Roma 2 - Tasse concessioni
governative";
-
fotocopia
documento d’identità per ogni partecipante;
-
per i partecipanti
con figli minori l'assenso
con firma autenticata dell’altro genitore in
carta libera o autorizzazione del giudice
tutelare;
-
per i partecipanti
minorenni assenso dei genitori in carta libera o
autorizzazione del giudice tutelare.
Le fotocopie dei
documenti di identità possono essere legalizzate in
questura portando il documento originale.
AVVERTENZE
(valide per il
rilascio/rinnovo di tutti i
documenti di espatrio)
-
La marca (Concessioni
Governative) vale 365 giorni
dalla data del rilascio del
passaporto. Per gli anni
successivi la scadenza delle
marche fa riferimento alla
data dell’emissione del
passaporto. (esempio:
passaporto rilasciato il 10
aprile 2000, scadenza marca
9 aprile 2001).
-
La marca sul passaporto deve
essere apposta soltanto in
caso di partenza. Inoltre,
alla luce della nuova
disciplina della tassa
annuale del passaporto
(legge 21 novembre 2000 n.
342), per evitare disagi o
controversie al momento dei
previsti controlli di
polizia ai valichi di
frontiera, all’atto della
richiesta di rilascio o di
rinnovo del passaporto,
l’interessato verrà
informato, tramite una
specifica annotazione
sull’apposito modulo, che la
tassa annuale non è più
prevista per l’espatrio
verso i Paesi dell’Unione
Europea (Austria, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria).
-
All’atto della domanda di
rilascio del passaporto
occorre allegare 2 foto di
cui una autenticata. Le
fotografie dei richiedenti
che si presentano
personalmente possono essere
legalizzate, con un
documento di riconoscimento
valido, anche presso gli
uffici competenti per il
rilascio del passaporto. In
caso il richiedente non
presenti la documentazione
personalmente, ma deleghi
altre persone, la fotografia
deve essere autenticata dal
notaio o dall’ufficiale di
anagrafe. Nel caso in cui si
richieda il rilascio del
passaporto per minori, del
certificato di espatrio o
l’iscrizione dei minori sul
passaporto dei genitori, è
necessaria la presenza del
minore per la legalizzazione
delle fotografie ovvero le
fotografie già legalizzate
da un P.U.
-
I modelli vanno compilati in
ogni loro parte e sono
disponibili presso i
seguenti uffici: questura,
commissariati di P.S.,
stazioni carabinieri,
comuni.
-
False dichiarazioni
eventualmente rese saranno
punite ai sensi di legge.
-
Il richiedente può delegare
un maggiorenne alla consegna
della richiesta e/o al
ritiro del passaporto
purché: a) ne indichi
espressamente le generalità
nella parte “annotazioni” b)
le fotografie, laddove
richieste siano già state
legalizzate e la firma
laddove richiesta, sia
apposta davanti ad un P.U.
ovvero l’istanza sia
accompagnata dalla fotocopia
di un documento di identità
in corso di validità del
sottoscrittore.
-
Per effetto del D.P.R. n.445/2000,
Testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa, le richieste
di passaporto, lasciapassare
per i minori di 15 anni e
fogli notizie per passaporti
collettivi contenenti
dichiarazioni sostitutive
non devono essere
autenticate se presentate o
inviate unitamente a
fotocopia di documento di
riconoscimento valido. Si
ricorda che nel caso il
richiedente non presenti la
documentazione
personalmente, ma deleghi
altre persone, la fotografia
deve essere autenticata dal
notaio o dall'ufficiale
dell'anagrafe.
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