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Quando avviene una
nascita e' obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per
l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.
Possono fare la dichiarazione di nascita:
-
uno dei genitori;
-
persona con procura speciale di uno dei genitori;
-
un
medico, ostetrica o qualsiasi persona che abbia assistito al parto.
Chi fa la
dichiarazione deve sempre rispettare l'eventuale volontà della madre di
non essere nominata.
La dichiarazione di nascita può essere fatta, alternativamente
presso:
-
l'ospedale o la casa di cura dove e' avvenuta la nascita ed è
ricevuta dal direttore sanitario o da persona da lui delegata;
-
il
Comune nel cui territorio e' avvenuta la nascita;
-
il
Comune di residenza dei genitori, se diverso da quello di nascita;
-
il
Comune di residenza della madre, se diverso da quello di nascita,
quando i genitori hanno residenze differenti;
-
il
Comune di residenza del padre, se diverso da quello di nascita,
quando i genitori hanno residenze differenti e sono d'accordo.
Nei casi in cui la
dichiarazione sia fatta presso un Comune è ricevuta dall'ufficiale di
stato civile.
La dichiarazione deve essere fatta:
Oralmente, senza
bisogno di testimoni entro il termine di tre giorni dalla nascita,
se fatta presso un ospedale o casa di cura, dieci giorni dalla
nascita, se fatta presso un Comune.
La dichiarazione deve essere iscritta nei registri dello stato civile,
se ricevuta in Comune, formando un verbale se ricevuta presso un
ospedale o casa di cura.
Per il caso di dichiarazione ricevuta presso un ospedale o casa di cura,
il direttore sanitario ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione,
entro dieci giorni dalla sua ricezione, all'ufficiale di stato civile
del Comune di residenza dei genitori del nuovo nato o, nel caso che
questi abbiano residenze diverse, del Comune di residenza della madre.
La
legge 15 maggio 1997, n.127
(G.U.del 17 maggio 1997, n.113), ha modificato l'ordinamento dello stato
civile nella parte riguardante la dichiarazione di nascita.
Prima di questa riforma, soltanto l'ufficiale di stato civile del Comune
di nascita poteva ricevere la relativa dichiarazione.
Con la riforma la dichiarazione può essere fatta anche presso un "centro
di nascita", cioè l'ospedale o la casa di cura dove é nato il bambino,
davanti al direttore sanitario che può delegare per la sola ricezione
della dichiarazione una persona addetta alla direzione sanitaria. Il
direttore sanitario deve trasmettere la dichiarazione all'ufficiale di
stato civile. E' opportuna la formazione di un processo verbale, i cui
modelli sono stati predisposti dal Ministero della Giustizia, con
circolare
di istruzioni
sull'applicazione della legge n.127/1997.
Il direttore sanitario, nell'esercizio dei compiti assegnatigli dalla
legge, riveste il ruolo di pubblico ufficiale e ha rapporti funzionali
con l'ufficiale di stato civile e con il procuratore della Repubblica
presso il tribunale, che esercita la vigilanza sullo stato civile.
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